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Sentenza

Sentenza n. 1149/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro n. 560/2023, pubblicata in data 15.06.2023

Giustizia amministrativa202501168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 560/2023, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, n. 560 del 15 giugno 2023, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero al rimborso delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la perdurante mancata esecuzione del giudicato e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 17 aprile 2024, che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 25 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e la sentenza era passata in giudicato. Nel merito ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza e ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione a cura della parte, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente le somme riconosciute dal giudice ordinario. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro 60 giorni dalla richiesta presentata dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo diretti ad assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per dare integrale esecuzione al comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando il termine entro cui il commissario dovrà provvedere.
  • La perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica la condanna dell’amministrazione stessa alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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