Cassazione Civile, Ordinanza n. 10622/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente e, richiamato l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, disponendo la compensazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il fallimento di una società portuale ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del tribunale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 2 novembre 2024 e la controparte ha accettato la rinuncia nella stessa data, con accordo anche sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
È la base processuale per la declaratoria di estinzione del ricorso in cassazione a seguito di rinuncia accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate se le parti vi consentono o se il collegio lo dispone in questi termini.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10549/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10550/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10553/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10555/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10557/2025 del 23/04/2025
- ordinanza_civile · 23 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10564/2025 del 23/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →