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Sentenza

Sentenza del 16/06/2016 n. 1112 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Regimi speciali vari - Buoni acquisto o regalo (ticket restaurant) - Cessioni di denaro o crediti di denaro - Applicabilità art. 2 comma 3, lettera a) del DPR n. 633/1972 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini IVA dei buoni pasto (ticket restaurant). In particolare, si discute se la consegna o cessione dei buoni costituisca un'operazione imponibile oppure una mera cessione di denaro o di titoli di legittimazione, non rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) o lettera s), del DPR n. 633/1972.

La decisione

La sentenza afferma che la consegna dei ticket restaurant non rileva autonomamente ai fini IVA. Il momento impositivo si verifica quando il bar o il ristorante effettua la prestazione di somministrazione e emette la fattura applicando l'aliquota del 10% sul valore del servizio, tenendo conto dello sconto applicato sul valore facciale del buono. In alternativa, l'IVA può essere calcolata al momento dell'emissione dello scontrino, con successivo rimborso tramite fattura e nota di credito aventi funzione di neutralizzare l'IVA già calcolata. La cessione dei buoni è quindi ricondotta alla cessione di titoli di legittimazione e non a una cessione imponibile di beni o servizi.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 3, lettera a), DPR n. 633/1972

    Le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro non costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA.

  • Art. 2, comma 3, lettera s), DPR n. 633/1972

    La cessione dei titoli di legittimazione, tra cui possono rientrare i buoni pasto, non costituisce un'operazione imponibile autonoma; l'IVA si applica alla successiva prestazione effettivamente resa.

  • Aliquota IVA del 10% per la somministrazione di alimenti e bevande

    L'aliquota del 10% si applica alla prestazione resa dal bar o dal ristorante al momento dell'utilizzo del buono, non alla sua consegna o circolazione.

Massime di principio

  • Quando un buono rappresenta il diritto a ottenere in futuro un bene o un servizio, la sua emissione o consegna non determina necessariamente il momento impositivo IVA: occorre verificare quando viene resa la prestazione sottostante.
  • Per i buoni pasto, l'IVA deve essere assolta dal soggetto che effettua la somministrazione, al momento dell'erogazione del servizio, e non semplicemente dal soggetto che consegna o trasferisce il buono.
  • La documentazione fiscale deve coordinare scontrino, fattura, nota di credito e rimborso del buono, evitando duplicazioni o anticipazioni indebite dell'IVA.
  • La qualificazione del buono come denaro, credito pecuniario o titolo di legittimazione è decisiva: se il buono attribuisce solo il diritto a ricevere una prestazione, la sua circolazione può restare fuori campo IVA fino all'effettivo utilizzo.
  • La disciplina concreta può dipendere dalla struttura del buono e dai rapporti contrattuali tra emittente, utilizzatore e prestatore; pertanto, casi diversi devono essere verificati alla luce della normativa vigente e delle eventuali modifiche successive.

Testo integrale

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