Sentenza del 16/06/2016 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Lodi
ACCERTAMENTO - Statuto del contribuente - Questionario - Contradditorio endoprocedimentale - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, incluso quello tributario. La sua omissione comporta la nullità dell’atto conclusivo del procedimento, anche in assenza di una previsione normativa espressa. Ne consegue l’accoglimento della posizione del contribuente e l’invalidità dell’accertamento, nei limiti risultanti dal testo fornito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’accertamento sostenendo che l’Amministrazione non avesse instaurato un contraddittorio endoprocedimentale prima dell’adozione dell’atto conclusivo. La doglianza si fonda sul principio secondo cui il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni, anche quando non esista una specifica disposizione normativa che imponga espressamente tale adempimento.
Norme richiamate
Statuto del contribuente
Lo Statuto è richiamato come fondamento delle garanzie partecipative del contribuente e del diritto al contraddittorio nel procedimento tributario.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il contraddittorio endoprocedimentale rappresenta un principio fondamentale immanente nell’ordinamento giuridico, compreso quindi quello tributario, operante anche in difetto di un’espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto conclusivo del procedimento.
L’Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento e formulare osservazioni prima dell’adozione dell’atto finale. L’omissione del contraddittorio determina la nullità dell’atto, anche se la legge non prevede espressamente tale obbligo per lo specifico procedimento.
Massime di principio
- Nei procedimenti tributari, il contribuente deve essere normalmente posto in condizione di interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione dell’atto conclusivo.
- La mancanza di una disposizione espressa non esclude necessariamente l’obbligo di contraddittorio, quando esso costituisca una garanzia fondamentale del procedimento.
- Se il contraddittorio è omesso, l’atto impositivo può essere contestato e dichiarato nullo, purché la questione sia rilevante per il procedimento concreto.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare il tipo di accertamento, l’eventuale invio di questionari o inviti, la possibilità effettiva di presentare osservazioni e la disciplina applicabile ratione temporis.
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