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Sentenza

Sentenza del 16/06/2016 n. 202 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di rettifica relativo a 46 importazioni dalla Russia effettuate nel 2010, contestando il recupero di 1.548.737 euro di IVA e 174.238 euro di interessi. Il valore dichiarato in dogana era inferiore al prezzo effettivo di transazione, a causa di un errore del fornitore russo riportato dall'operatore doganale. La società sosteneva che l'IVA non fosse comunque dovuta perché disponeva di un plafond IVA capiente quale esportatore abituale e chiedeva di poterlo utilizzare retroattivamente, mediante il meccanismo "ora per allora". Contestava inoltre gli interessi e il rischio di un indebito arricchimento dell'Erario.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. Ha ritenuto legittimo il recupero dell'IVA perché il valore in dogana doveva corrispondere al prezzo effettivo di transazione e l'errore del fornitore estero non esonerava il dichiarante dall'obbligo di dichiarare correttamente i dati. Il plafond non poteva essere utilizzato retroattivamente senza la tempestiva presentazione alla Dogana di una dichiarazione d'intento integrativa, entro il termine previsto per la revisione dell'accertamento. La società, pur avendo presentato osservazioni al PVC, non aveva prodotto tale documento. Sono stati ritenuti dovuti anche gli interessi, mentre le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 29

    Il valore in dogana deve coincidere con il valore di transazione, cioè il prezzo pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione nel territorio doganale della Comunità.

    Il valore dichiarato in dogana deve riflettere il prezzo effettivo della transazione; l'errore del fornitore estero non elimina la responsabilità del dichiarante.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201

    L'immissione in libera pratica fa sorgere l'obbligazione doganale, comprendente anche l'IVA all'importazione secondo il sistema applicabile.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 8

    La disposizione disciplina il plafond degli esportatori abituali e consente l'acquisto o l'importazione senza pagamento immediato dell'IVA, purché siano rispettati i requisiti e le formalità previste.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    L'IVA assolta all'importazione può essere portata in detrazione, ma l'eventuale rimborso richiede di evitare una duplicazione del beneficio a favore del contribuente.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11

    La revisione su istanza dell'operatore deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La richiesta tempestiva di revisione è il mezzo procedurale attraverso cui l'importatore può regolarizzare l'accertamento e, ricorrendone i presupposti, produrre una dichiarazione d'intento integrativa per utilizzare il plafond.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 303 TULD

    La dichiarazione infedele di elementi rilevanti per l'accertamento doganale può comportare sanzioni amministrative, oltre al pagamento del maggior tributo dovuto.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 86 TULD

    Gli interessi relativi ai maggiori diritti doganali decorrono dalla nascita dell'obbligazione tributaria e sono dovuti sul tributo accertato.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    Le osservazioni al verbale di constatazione consentono il contraddittorio, ma non sostituiscono gli adempimenti specifici necessari per esercitare il plafond, come la presentazione della dichiarazione d'intento.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 70

    L'IVA all'importazione è riscossa secondo le modalità proprie dei diritti doganali e resta distinta dall'IVA interna.

Massime di principio

  • L'importatore, quale dichiarante doganale, risponde della correttezza del valore dichiarato anche quando l'errore dipende dal fornitore estero o dalla documentazione da lui ricevuta.
  • La disponibilità astratta di un plafond IVA non è sufficiente: per importare senza pagamento immediato dell'IVA occorre rispettare le formalità previste, in particolare presentare alla Dogana una dichiarazione d'intento valida e riferibile all'operazione.
  • In caso di rettifica del valore in dogana, l'utilizzo retroattivo del plafond può essere ammesso solo se l'importatore attiva tempestivamente la procedura di revisione e produce la documentazione richiesta entro i termini di decadenza.
  • Il plafond mobile e quello fisso possono avere regole di calcolo differenti, ma il mancato rispetto delle formalità procedurali può precludere il beneficio indipendentemente dalla capienza sostanziale del plafond.
  • Il pagamento dell'IVA all'importazione e la sua eventuale detrazione sono profili distinti: un rimborso può essere negato se il contribuente non dimostra di non aver già recuperato l'imposta tramite detrazione.
  • Le osservazioni presentate durante il contraddittorio non sostituiscono l'istanza formale di revisione né gli allegati necessari a dimostrare il diritto al trattamento fiscale agevolato.
  • In presenza di importazioni soggette a controllo, è opportuno verificare tempestivamente la coerenza tra contratti, fatture, documenti di trasporto, bollette doganali e pagamenti, chiedendo subito la rettifica in caso di errore.

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