Sentenza del 16/06/2016 n. 145 - Corte Costituzionale
IVA - Momento impositivo - Cessione di beni e prestazione di servizi - Attivita' eseguite nei confronti di soggetti pubblici - Versamento tributo da parte degli stessi - Ricorso della regione Veneto per lesione propria autonomia - Inammissibilita'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Veneto ha impugnato l'art. 1, commi 629, lettera b), 632 e 633, della legge n. 190/2014, che ha introdotto il meccanismo dell'IVA mediante "split payment" per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni. Secondo la Regione, l'applicazione immediata del sistema, prima dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Avrebbe inoltre leso l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale, garantita dagli artt. 118 e 119 Cost., imponendo costi di adeguamento dei sistemi contabili e impedendo la compensazione dell'IVA sugli acquisti con quella sulle vendite. In memoria, la Regione ha anche contestato l'assenza di un termine finale della misura e la sua applicazione ai rapporti tra pubbliche amministrazioni.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato tutte le questioni inammissibili. Ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura relativa all'estensione dello split payment ai rapporti tra pubbliche amministrazioni, perché proposta per la prima volta nella memoria successiva al ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibili anche le censure fondate sugli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 118 e 119 Cost., per difetto di ridondanza: la Regione non ha dimostrato una lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. La disciplina dell'IVA e delle modalità di versamento rientra infatti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. I costi organizzativi e l'impossibilità di compensare l'IVA sono stati considerati conseguenze di fatto comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e agli operatori che lavorano con esse, non una lesione dell'autonomia regionale. L'istanza di sospensione è rimasta assorbita. La decisione riguardava esclusivamente tali questioni, mentre le altre censure del ricorso sono state riservate a separate pronunce.
Norme richiamate
Art. 1, commi 629, lettera b), 632 e 633, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Il comma 629 introduce il meccanismo dello "split payment"; il comma 632 ne prevede l'applicazione dal 1° gennaio 2015 nelle more dell'autorizzazione europea; il comma 633 stabilisce sanzioni per omessi o tardivi versamenti.
Le disposizioni sono state ritenute espressione della competenza statale in materia tributaria e contabile e non lesive di attribuzioni costituzionali regionali.
Art. 17-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nelle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'IVA è versata dall'ente pubblico direttamente allo Stato, mentre al fornitore viene corrisposto il corrispettivo al netto dell'imposta.
La norma disciplina lo split payment come modalità di versamento dell'IVA, finalizzata anche al contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali.
Art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione
Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "sistema tributario e contabile".
La Corte ha ricondotto la disciplina dell'IVA e delle modalità di riscossione alla competenza legislativa esclusiva statale.
Art. 117, primo comma, Costituzione
La violazione del diritto dell'Unione europea può essere fatta valere da una Regione in via principale solo se si traduce anche in una lesione indiretta di competenze regionali costituzionalmente garantite. Nel caso concreto tale collegamento non è stato dimostrato.
Artt. 118 e 119 Costituzione
Le lamentate difficoltà organizzative, contabili e finanziarie non sono state considerate una lesione dell'autonomia amministrativa o finanziaria regionale, poiché derivano da una disciplina tributaria generale applicabile a tutte le amministrazioni.
Art. 395, direttiva 2006/112/CE
La disposizione europea consente agli Stati membri di chiedere misure derogatorie al regime ordinario dell'IVA. La Corte non ha esaminato nel merito la compatibilità europea della misura, avendo dichiarato inammissibili le questioni per difetto di ridondanza.
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, 14 luglio 2015
L'autorizzazione europea sopravvenuta durante il giudizio ha consentito alla Regione di sviluppare la censura relativa alla mancanza di un termine finale, ma anche tale questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di lesione di competenze regionali.
Massime di principio
- Quando una Regione impugna una norma statale richiamando parametri costituzionali estranei al riparto delle competenze, deve dimostrare concretamente che la norma incide su una propria competenza legislativa, amministrativa o finanziaria costituzionalmente garantita.
- La disciplina nazionale dell'IVA, incluse le modalità di fatturazione, riscossione e versamento, rientra normalmente nella competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile.
- Un mero aggravio organizzativo, informatico o procedurale derivante dall'applicazione uniforme di una normativa statale non costituisce, di per sé, una lesione dell'autonomia regionale.
- Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in una memoria successiva al ricorso principale; possono essere aggiunti solo argomenti a sostegno delle censure già tempestivamente formulate.
- La difficoltà di compensare un credito IVA e la necessità di richiederne il rimborso non dimostrano automaticamente una violazione dell'autonomia finanziaria, soprattutto se la disciplina prevede procedure di rimborso e si applica indistintamente a tutti i soggetti interessati.
- In controversie analoghe, è essenziale distinguere tra la fondatezza sostanziale della contestazione e la sua ammissibilità processuale: la Corte può non esaminare il merito se manca una concreta incidenza sulle competenze costituzionali del ricorrente.
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