Cassazione Penale, Ordinanza n. 02543/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta ferma, con conferma dell'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del comportamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo come unico motivo una pretesa mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, lamentava che il giudice di appello non avesse adeguatamente risposto al motivo relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione esisteva ed era stata resa proprio sul punto: la particolare tenuità era stata esclusa per l'abitualità del comportamento, desunta da plurime precedenti condanne per fatti di violenza alla persona e porto d'arma, ritenuti dal giudice di merito caratterizzati da tratti fondamentali comuni con il fatto oggetto del giudizio ex art. 699 c.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento dell'imputato risulti abituale, anche in presenza di precedenti condanne che evidenzino una reiterazione di condotte omogenee.
art. 699 c.p.
È richiamato come reato oggetto del giudizio; il giudice di merito ha valorizzato la somiglianza strutturale tra questo fatto e i precedenti penali dell'imputato per escludere la particolare tenuità.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di mancata motivazione è infondata quando dal provvedimento impugnato risulti in realtà una risposta esplicita al motivo di appello dedotto in cassazione.
- La particolare tenuità del fatto non è concedibile se il giudice di merito accerta l'abitualità del comportamento sulla base di precedenti condanne per fatti omogenei o comunque sintomatici di una stabile inclinazione criminosa.
- In sede di legittimità, la mera contestazione della valutazione di merito sull'abitualità non è sufficiente se il provvedimento impugnato contiene una motivazione non manifestamente mancante o apparente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
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