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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 28064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per IRES, IRPEF e IVA (anni 2004-2007) emessi nei confronti della E. LTD (società inglese poi cancellata) notificati a M.D. quale ex socio unico illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 2462 comma 2 c.c.; gli accertamenti si basavano su PVC della Guardia di Finanza che avevano ricondotto l'attività e la direzione effettiva della E. LTD alla Eurotrama snc (Italia), configurando una esterovestizione e imponendo i redditi in Italia ai sensi del D.P.R. 917/1986 art.73 comma 3. M.D. contestava, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio, la legittimità delle notifiche, la tardività (raddoppio dei termini) e l'insussistenza della prova dell'esterovestizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: rigettato la maggior parte dei motivi proposti dall'Agenzia ma accolto i motivi n.4 e n.6 del ricorso di M.D. (relativi al raddoppio dei termini per IRAP e al diritto del socio coobbligato ad esercitare piena difesa e far valutare nel merito la pretesa anche se la società non ha impugnato l'atto). Per questo motivo la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a quegli aspetti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Trento in diversa composizione per nuovo esame, con decisione anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2462 comma 2 c.c.

    La cancellazione della società non elimina la legittimazione dei soci come successori per essere convenuti; i soci possono essere chiamati in causa ma la legittimazione non equivale automaticamente alla responsabilità sui singoli debiti sociali; il socio coobbligato mantiene il diritto di difesa pieno e può contestare il merito dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 art. 73 comma 3

    Norma richiamata per ritenere imponibili in Italia i redditi di soggetti esteri quando la direzione effettiva si svolge in Italia (criterio di gestione effettiva), applicata dalla CTR ai fini di qualificare l'esterovestizione della E. LTD.

  • D.P.R. n. 600 del 1973 art. 43

    L'art. 43 disciplinante il raddoppio dei termini d'accertamento non è applicabile all'IRAP; la Corte ha affermato che il cd. 'raddoppio dei termini' si applica solo con riferimento a violazioni presidiate da sanzioni penali, mentre le violazioni IRAP non rientrano in tale ambito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973 artt. 42, 58, 59, 60, 62

    Norme richiamate in relazione alle notifiche e alle modalità di accertamento; la Corte ha chiarito che, pur essendo rilevanti le regole di notifica, la cancellazione della società trasferisce la legittimazione nei confronti dei soci e non elimina la necessità di garantire il diritto di difesa al socio convenuto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972 artt. 56, 57

    Richiamate in relazione alle regole di notificazione e di efficacia degli atti impositivi; osservazione della Corte sul punto della motivazione e dell'allegazione dei PVC.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) artt. 6, 7, 10, 12

    Gli istituti dello Statuto (es. contraddittorio preventivo) non si applicano in modo estensivo alla fattispecie in esame: l'art.6 comma 5 è pertinente alla iscrizione a ruolo conseguente a liquidazione da dichiarazione, non all'accertamento basato su occultamento/esterovestizione; in ogni caso la Corte ha escluso la violazione generale evocata dalla ricorrente per quel motivo.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5

    Norme processuali invocate per i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato la fondatezza delle doglianze di violazione di legge e motivazione entro i limiti previsti da queste norme.

  • art. 366 c.p.c.

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile un motivo per difetto di autosufficienza perché il ricorso non riportava il contenuto degli atti richiamati o il momento processuale in cui la questione era stata proposta.

  • art. 24 Cost. / art. 1292 e 1306 c.c.

    Richiamati in relazione al diritto di difesa e agli istituti della rappresentanza e della responsabilità; la Corte ha confermato che il socio coobbligato deve poter esercitare pienamente la propria difesa anche se la società non ha impugnato l'atto.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro non impedisce all'Amministrazione finanziaria di agire nei confronti degli ex soci quale successori, ma questi ultimi mantengono pieno diritto di difesa e possono contestare nel merito l'accertamento tributario.
  • Il 'raddoppio dei termini' previsto per l'accertamento si applica solo quando sussistono profili collegati a reati fiscali (o violazioni presidiate da sanzioni penali); non è applicabile, in genere, all'IRAP.
  • La richiesta di contraddittorio preventivo contenuta nello Statuto del contribuente non è automaticamente invocabile per tutte le fattispecie: va verificata la corrispondenza tra il caso concreto e l'ipotesi normativa richiamata (es. iscrizione a ruolo per liquidazione da dichiarazione vs accertamento per occultamento/esterovestizione).
  • La notifica degli atti e la corretta individuazione del soggetto destinatario devono rispettare le norme sul processo e sulla notificazione; tuttavia, quando la società è estinta, l'interesse dell'Amministrazione a ottenere un titolo nei confronti dei soci giustifica che questi ultimi siano chiamati in giudizio, fermo restando il loro diritto di contestare ogni profilo sostanziale.
  • In cassazione è essenziale l'autosufficienza dei motivi: i rilievi devono indicare il contenuto degli atti richiamati e i punti precisi di doglianza, così che il giudice possa comprendere l'oggetto della censura senza dover integrare autonomamente il fascicolo.
  • Quando si contesta un accertamento basato su PVC della Guardia di Finanza che ricostruisce un fenomeno di esterovestizione, è necessario che l'Amministrazione fornisca prove chiare della direzione effettiva e dell'autonomia o subordinazione della società estera rispetto alla struttura italiana; il socio coobbligato può chiedere che tali aspetti siano esaminati nel merito.

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