Sentenza del 27/09/2022 n. 28064 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per IRES, IRPEF e IVA (anni 2004-2007) emessi nei confronti della E. LTD (società inglese poi cancellata) notificati a M.D. quale ex socio unico illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 2462 comma 2 c.c.; gli accertamenti si basavano su PVC della Guardia di Finanza che avevano ricondotto l'attività e la direzione effettiva della E. LTD alla Eurotrama snc (Italia), configurando una esterovestizione e imponendo i redditi in Italia ai sensi del D.P.R. 917/1986 art.73 comma 3. M.D. contestava, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio, la legittimità delle notifiche, la tardività (raddoppio dei termini) e l'insussistenza della prova dell'esterovestizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: rigettato la maggior parte dei motivi proposti dall'Agenzia ma accolto i motivi n.4 e n.6 del ricorso di M.D. (relativi al raddoppio dei termini per IRAP e al diritto del socio coobbligato ad esercitare piena difesa e far valutare nel merito la pretesa anche se la società non ha impugnato l'atto). Per questo motivo la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a quegli aspetti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Trento in diversa composizione per nuovo esame, con decisione anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2462 comma 2 c.c.
La cancellazione della società non elimina la legittimazione dei soci come successori per essere convenuti; i soci possono essere chiamati in causa ma la legittimazione non equivale automaticamente alla responsabilità sui singoli debiti sociali; il socio coobbligato mantiene il diritto di difesa pieno e può contestare il merito dell'accertamento.
D.P.R. n. 917 del 1986 art. 73 comma 3
Norma richiamata per ritenere imponibili in Italia i redditi di soggetti esteri quando la direzione effettiva si svolge in Italia (criterio di gestione effettiva), applicata dalla CTR ai fini di qualificare l'esterovestizione della E. LTD.
D.P.R. n. 600 del 1973 art. 43
L'art. 43 disciplinante il raddoppio dei termini d'accertamento non è applicabile all'IRAP; la Corte ha affermato che il cd. 'raddoppio dei termini' si applica solo con riferimento a violazioni presidiate da sanzioni penali, mentre le violazioni IRAP non rientrano in tale ambito.
D.P.R. n. 600 del 1973 artt. 42, 58, 59, 60, 62
Norme richiamate in relazione alle notifiche e alle modalità di accertamento; la Corte ha chiarito che, pur essendo rilevanti le regole di notifica, la cancellazione della società trasferisce la legittimazione nei confronti dei soci e non elimina la necessità di garantire il diritto di difesa al socio convenuto.
D.P.R. n. 633 del 1972 artt. 56, 57
Richiamate in relazione alle regole di notificazione e di efficacia degli atti impositivi; osservazione della Corte sul punto della motivazione e dell'allegazione dei PVC.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) artt. 6, 7, 10, 12
Gli istituti dello Statuto (es. contraddittorio preventivo) non si applicano in modo estensivo alla fattispecie in esame: l'art.6 comma 5 è pertinente alla iscrizione a ruolo conseguente a liquidazione da dichiarazione, non all'accertamento basato su occultamento/esterovestizione; in ogni caso la Corte ha escluso la violazione generale evocata dalla ricorrente per quel motivo.
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5
Norme processuali invocate per i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato la fondatezza delle doglianze di violazione di legge e motivazione entro i limiti previsti da queste norme.
art. 366 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile un motivo per difetto di autosufficienza perché il ricorso non riportava il contenuto degli atti richiamati o il momento processuale in cui la questione era stata proposta.
art. 24 Cost. / art. 1292 e 1306 c.c.
Richiamati in relazione al diritto di difesa e agli istituti della rappresentanza e della responsabilità; la Corte ha confermato che il socio coobbligato deve poter esercitare pienamente la propria difesa anche se la società non ha impugnato l'atto.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro non impedisce all'Amministrazione finanziaria di agire nei confronti degli ex soci quale successori, ma questi ultimi mantengono pieno diritto di difesa e possono contestare nel merito l'accertamento tributario.
- Il 'raddoppio dei termini' previsto per l'accertamento si applica solo quando sussistono profili collegati a reati fiscali (o violazioni presidiate da sanzioni penali); non è applicabile, in genere, all'IRAP.
- La richiesta di contraddittorio preventivo contenuta nello Statuto del contribuente non è automaticamente invocabile per tutte le fattispecie: va verificata la corrispondenza tra il caso concreto e l'ipotesi normativa richiamata (es. iscrizione a ruolo per liquidazione da dichiarazione vs accertamento per occultamento/esterovestizione).
- La notifica degli atti e la corretta individuazione del soggetto destinatario devono rispettare le norme sul processo e sulla notificazione; tuttavia, quando la società è estinta, l'interesse dell'Amministrazione a ottenere un titolo nei confronti dei soci giustifica che questi ultimi siano chiamati in giudizio, fermo restando il loro diritto di contestare ogni profilo sostanziale.
- In cassazione è essenziale l'autosufficienza dei motivi: i rilievi devono indicare il contenuto degli atti richiamati e i punti precisi di doglianza, così che il giudice possa comprendere l'oggetto della censura senza dover integrare autonomamente il fascicolo.
- Quando si contesta un accertamento basato su PVC della Guardia di Finanza che ricostruisce un fenomeno di esterovestizione, è necessario che l'Amministrazione fornisca prove chiare della direzione effettiva e dell'autonomia o subordinazione della società estera rispetto alla struttura italiana; il socio coobbligato può chiedere che tali aspetti siano esaminati nel merito.
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