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Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento 1. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 79 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente “Approvazione Programma operativo 2023/2025, unitamente all’allegato Programma Operativo 2023/2025; 2. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 80 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti, unitamente all’allegato Documento di programmazione; 3. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 81 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori provati accreditati con il servizio sanitario regionale per l’anno 2024; 4. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;

Giustizia amministrativa202400213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Commissario ad acta nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024, relativi al programma operativo sanitario regionale, alla programmazione della rete territoriale e ai livelli massimi di finanziamento per prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori privati accreditati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ha proposto ricorso per l’annullamento dei decreti commissariali nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024 e degli atti presupposti, consequenziali e connessi. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il giudice, in considerazione delle esigenze di razionalizzazione dei ruoli e di smaltimento dell’arretrato, ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se persista l’interesse alla decisione di merito, ovvero se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR ha adottato un’ordinanza interlocutoria, salva ogni decisione del Collegio, disponendo incombenti istruttori a carico delle parti costituite. Entro il 30 settembre 2026 esse dovranno depositare dichiarazioni sulla permanenza dell’interesse alla definizione nel merito, sull’eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l’interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. L’ordinanza non decide la legittimità dei decreti impugnati, non accoglie né respinge il ricorso e non definisce il giudizio nel merito.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti per favorire la ragionevole durata del giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità dell’ufficio giudiziario e alla necessità di iscrivere nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa e sulla razionalizzazione dell’attività dell’ufficio per il processo.

Massime di principio

  • Nell’ambito delle esigenze di smaltimento dell’arretrato e di razionalizzazione dei ruoli, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione di merito e l’eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere richiesto che indichi anche le eventuali connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altre cause pendenti davanti al giudice amministrativo, al fine di migliorare l’organizzazione della trattazione.
  • Gli incombenti istruttori diretti a verificare la persistenza dell’interesse alla decisione non comportano una pronuncia sulla fondatezza del ricorso e lasciano salva ogni successiva decisione del Collegio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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