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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità ex artt. 666, comma 2, 678 c.p.p. ritenendo che il detenuto avesse commesso il reato di evasione il 18/5/2023 e che quindi non fossero decorsi i tre anni previsti dall'art. 58-quater ord. pen. Il difensore ha contestato l'automatismo dell'esclusione, deducendo inosservanza/erronea applicazione dell'art. 58-quater e omessa motivazione in ordine alla personalità del condannato, alla sua pericolosità sociale e ai progressi trattamentali; ha richiamato la giurisprudenza e la Corte costituzionale che impongono una valutazione caso per caso. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto, evidenziando che la norma impone un'analisi approfondita della personalità e della perdurante pericolosità sociale e non una causa ostativa automatica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la condanna per evasione nel triennio non legittima di per sé una declaratoria di inammissibilità de plano: l'art. 58-quater va interpretato alla luce della funzione rieducativa della pena e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, imponendo al giudice un esame approfondito della personalità, della pericolosità sociale e dei progressi trattamentali. Il decreto presidenziale è stato adottato senza ragioni che giustificassero l'inammissibilità summaria e, pertanto, è stato annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. d) c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma perché esamini la richiesta nel merito e con instaurazione del contraddittorio ex artt. 678, comma 1, e 666 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla dichiarazione di inammissibilità ex parte; richiamata perché il Tribunale ha deciso con decreto presidenziale senza instaurare il contraddittorio

  • art. 678, cod. proc. pen.

    Regola l'instaurazione del contraddittorio nel procedimento per misure alternative; la Corte ha affermato che il contraddittorio doveva essere esperito prima della decisione

  • art. 58-quater, L. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    Prevede che chi abbia commesso evasione nel triennio sia oggetto di particolare attenzione per l'accesso ai benefici; la Corte ha interpretato la norma come non introduttiva di una causa ostativa automatica ma come onere per il giudice di condurre un'analisi approfondita della personalità e della pericolosità sociale

  • art. 385, cod. pen.

    Delitto di evasione; la condanna per questo reato è il fatto materiale richiamato dall'art. 58-quater, ma la sua presenza richiede valutazione individuale e motivata

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Principio della funzione rieducativa della pena che impone valutazioni individualizzate e limita l'uso di automatismi nella negazione di benefici penitenziari

  • art. 620, lett. d), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato; applicata per annullare il decreto e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale per l'esame di merito

  • Corte costituzionale, sent. n. 189/2010

    Richiamata per confermare che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma deve preservare la funzione rieducativa e vietare esclusioni assolute prive di valutazione individuale

Massime di principio

  • La condanna per evasione nel triennio non determina automaticamente la preclusione di misure alternative: essa richiede invece un'analisi motivata della personalità e della perdurante pericolosità sociale del condannato
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità di un'istanza di beneficio penitenziario il giudice deve instaurare il contraddittorio (artt. 666 e 678 c.p.p.) e svolgere un esame di merito
  • La funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.) impone valutazioni individualizzate e impedisce automatismi che escludano a priori l'accesso ai benefici
  • La decisione che non fornisce una motivazione approfondita circa la personalità, i progressi trattamentali e la pericolosità sociale è annullabile; il caso può essere rimesso al giudice di sorveglianza per nuovo esame
  • In situazioni analoghe il difensore deve richiamare la giurisprudenza di legittimità e costituzionale per ottenere che si proceda a un esame dettagliato e motivato, e può chiedere l'instaurazione del contraddittorio quando la decisione è stata adottata de plano

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