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Sentenza

Sentenza n. 2712/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 377/2023, depositata e resa pubblica l’8 novembre 2023, Sez. Lavoro, r.g. 382/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 9 novembre 2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 26 marzo 2025 – carta docente;

Giustizia amministrativa202504027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 377/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 9 novembre 2023. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle spese di lite. L’Amministrazione non aveva dato seguito alla pronuncia. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito, e ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di 120 giorni e l’assenza di adempimenti amministrativi. Ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della pronuncia recante obblighi pecuniari.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o pecuniari da essa derivanti.
  • Per le obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni dello Stato, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi previsti dall’ordinamento, compreso il giudizio di ottemperanza.
  • Accertati il giudicato, la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità dell’amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
  • In una controversia seriale di ottemperanza relativa alla carta docente, l’entità delle spese di lite può essere determinata tenendo conto del limitato impegno professionale richiesto dalla trattazione di un’unica questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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