Sentenza n. 1075/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di non accoglimento della SCIA in sanatoria relativa a opere interne difformi dal permesso di costruire e a pannellature e montanti non conformi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale di non accoglimento della SCIA in sanatoria presentata per regolarizzare opere interne difformi dal permesso di costruire precedentemente rilasciato. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990 e dell'art. 14 l.r. 15/2013, sostenendo che il Comune avesse esercitato i poteri di controllo e repressivi oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà: l'indicazione della destinazione d'uso come "negozio" sarebbe stata un refuso, le dimensioni dei vani di servizio sarebbero state conformi allo stato dei luoghi e le pannellature e i relativi montanti sarebbero stati conformi al RUE. Il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 14, comma 8, l.r. 15/2013 e dei principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché il Comune non avrebbe indicato le modifiche necessarie per conformare le opere. I ricorrenti hanno inoltre manifestato interesse al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento comunale. Il primo motivo è stato respinto perché il potere esercitato non era soggetto soltanto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990: decorso tale termine, l'Amministrazione può annullare in autotutela gli effetti ampliativi della SCIA entro il termine previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, purché sussista un interesse pubblico. Nel caso concreto il provvedimento era stato adottato entro dodici mesi dalla presentazione della SCIA e l'interesse pubblico consisteva nella rimozione dell'illiceità dell'opera, risultante dal mancato ripristino ordinato con precedente ordinanza di demolizione e dalla non conformità dello stato dei luoghi al permesso di costruire. Il secondo motivo è stato respinto poiché la destinazione d'uso non costituisce una mera formalità, ma incide sull'idoneità dell'immobile rispetto alle attività esercitabili. Inoltre, i ricorrenti non avevano prodotto documentazione idonea a confrontare lo stato effettivo dei luoghi con quello risultante dai titoli edilizi, né a dimostrare l'erroneità degli accertamenti tecnici comunali o la conformità delle opere al RUE. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento aveva indicato che le difformità erano tali da non consentire l'individuazione di opere di adeguamento e che soltanto la demolizione avrebbe consentito il ripristino della conformità. La domanda risarcitoria è stata rigettata insieme alla domanda di annullamento. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA non preclude, decorso il termine stesso, l'esercizio dell'annullamento in autotutela alle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Gli effetti ampliativi della SCIA possono essere annullati in autotutela, decorso il termine previsto dall'art. 19, comma 3, entro il termine allora vigente di dodici mesi, quando sussista un interesse pubblico alla rimozione dell'illegittimità.
art. 14, comma 8, l.r. 15/2013
L'obbligo di indicare le modifiche necessarie per conformare l'opera non opera quando le difformità sono tali da rendere necessario il solo intervento demolitorio.
art. 5.5.13 RUE
La conformità delle pannellature e dei montanti alle previsioni del RUE deve essere dimostrata mediante il raffronto documentale tra opere realizzate, stato dei luoghi e titoli edilizi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Decorso il termine di trenta giorni previsto per i controlli ordinari sulla SCIA, l'Amministrazione può esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli effetti ampliativi della segnalazione entro il termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, purché ricorrano i presupposti dell'autotutela e sia individuabile un interesse pubblico concreto alla rimozione dell'illegittimità.
- L'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela può consistere nell'esigenza di eliminare la persistente illiceità di opere edilizie non ripristinate secondo un'ordinanza di demolizione e non conformi al titolo edilizio originario.
- La destinazione d'uso indicata negli atti edilizi non è una formalità priva di rilievo, ma incide sull'idoneità dell'immobile rispetto alle attività che possono esservi esercitate; una difformità nella destinazione d'uso può quindi concorrere a impedire la regolarizzazione.
- Chi contesta in giudizio valutazioni tecniche edilizie deve fornire elementi documentali idonei a comparare lo stato effettivo dei luoghi con i titoli edilizi e la disciplina applicabile; la mera prospettazione dell'erroneità dell'accertamento non dimostra il vizio di istruttoria o il travisamento.
- L'obbligo dell'Amministrazione di indicare le modifiche necessarie alla conformazione dell'opera non impone l'individuazione di interventi diversi dalla demolizione quando le difformità accertate rendono impossibile una regolarizzazione mediante opere di adeguamento.
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