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Sentenza

Sentenza n. 1056/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del Regolamento SO.GE.M.I. istitutivo dell’Albo Servizi Ausiliari relativo al Comprensorio del Mercato agroalimentare di Milano pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 26 del 29 giugno 2022; della Determina SO.GE.M.I. n. 52 del 4 agosto 2022 indicante l’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo Servizi Ausiliari di cui sopra; di ogni altro atto e provvedimento inerente, presupposto, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202202846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento istitutivo dell’Albo Servizi Ausiliari del Comprensorio del Mercato agroalimentare di Milano, nonché determina recante l’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del mercato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti avevano impugnato il regolamento SO.GE.M.I. istitutivo dell’Albo Servizi Ausiliari relativo al Comprensorio del Mercato agroalimentare di Milano, la determina SO.GE.M.I. recante l’elenco degli operatori iscritti all’Albo e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 10 febbraio 2026, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. Il Tribunale ha rilevato che non ricorrevano i presupposti formali per una pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la rinuncia non rispettava le formalità previste dall’art. 84 c.p.a. Ha tuttavia esaminato la dichiarazione quale elemento univoco, unitamente al comportamento processuale delle parti, idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non ha dichiarato l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia non rispettava le specifiche formalità richieste dall’art. 84 c.p.a. Ha però ritenuto che la dichiarazione di rinuncia irrituale costituisse un fatto e atto univoco dimostrativo della perdita dell’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché la dichiarazione era stata sottoscritta per accettazione dal difensore della resistente con espressa richiesta di compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La pronuncia di estinzione non è stata adottata, poiché nel caso concreto non ricorrevano i presupposti formali richiesti.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è soggetta a specifiche formalità; tuttavia, anche in loro assenza, il giudice può desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La disposizione consente di qualificare una rinuncia irrituale come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità anziché all’estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso priva delle formalità prescritte dall’art. 84 c.p.a. non consente, di per sé, una pronuncia di estinzione del giudizio, ma può costituire un atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando la rinuncia irrituale, valutata insieme al comportamento processuale delle parti, dimostra che il ricorrente non conserva un interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sottoscrizione dell’atto di rinuncia irrituale da parte del difensore della resistente per accettazione della compensazione delle spese costituisce elemento rilevante ai fini della regolazione consensuale delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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