Cassazione Civile, Ordinanza n. 01619/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva presentato domanda di ammissione al passivo di un fallimento per un credito di euro 18.519, chiedendo il riconoscimento del privilegio sugli artt. 2770 e 2777 c.c. in relazione a spese di giustizia sostenute in un precedente procedimento di esecuzione immobiliare promosso per il recupero del credito. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., aveva respinto l’opposizione rilevando, da un lato, che nella domanda di insinuazione non era stato specificato il tipo di privilegio richiesto e, dall’altro, che il privilegio speciale invocato per la prima volta in opposizione avrebbe richiesto l’indicazione dei beni sui quali esercitarlo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 93 l. fall., 2770 e 2777 c.c., sostenendo che la domanda di insinuazione conteneva già gli elementi identificativi del privilegio e che la precisazione fatta in opposizione non costituiva una nuova domanda; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti controversi e decisivi, deducendo la medesima censura sotto il profilo motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso per difetto assoluto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. La ricorrente non aveva chiarito se il credito ammesso comprendesse o meno le spese della procedura esecutiva, né aveva riportato o allegato, almeno nelle parti rilevanti, la domanda di insinuazione e il ricorso in opposizione su cui le censure si fondavano. Ciò ha impedito alla Corte di verificare se la domanda originaria potesse essere interpretata nel senso sostenuto dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo; la controversia nasceva dal rigetto dell’opposizione proposta dal creditore
art. 93 l. fall.
norma sulla domanda di ammissione al passivo; la Corte ne richiama il rispetto in relazione all’indicazione del titolo del credito e del privilegio
art. 2770 c.c.
richiamato come base del privilegio speciale invocato per spese di giustizia connesse a esecuzione immobiliare
art. 2777 c.c.
richiamato quale norma di collocazione/prelazione del privilegio speciale
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la mancata specifica riproduzione e allegazione degli atti processuali posti a fondamento del ricorso determina inammissibilità per difetto di specificità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su atti processuali, il ricorrente deve indicare e riprodurre specificamente, nei passaggi rilevanti, gli atti e i documenti su cui le censure si basano, oppure allegarli al ricorso; in difetto la censura è inammissibile per carenza di specificità.
- Quando si contesta il mancato riconoscimento di un privilegio in sede di stato passivo, è necessario dimostrare con precisione il contenuto della domanda originaria e il titolo invocato, poiché la Corte non può ricostruirlo autonomamente in assenza degli atti processuali rilevanti.
- Se il privilegio richiesto è speciale e collegato a specifici beni o a una specifica massa, la sua deduzione deve risultare chiara fin dalla domanda o comunque essere verificabile dagli atti richiamati; altrimenti non è possibile valutare la fondatezza della censura in cassazione.
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