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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27770/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Tra due società operanti nel settore della progettazione e realizzazione di impianti per energia elettrica era stato stipulato un accordo con cui una di esse si obbligava a elaborare un progetto per un impianto fotovoltaico, curando anche rilievi catastali e pratiche amministrative fino all'ottenimento dell'autorizzazione unica. L'altra società, dopo il rilascio dell'autorizzazione, comunicava di non voler procedere alla realizzazione dell'impianto e corrispondeva solo una somma che riteneva dovuta come corrispettivo del recesso anticipato previsto dalla convenzione. La controparte otteneva decreto ingiuntivo per una somma maggiore, calcolata sommando il compenso previsto per la fase di ottenimento delle pratiche amministrative e l'importo forfettario per il recesso. In opposizione il Tribunale revocava il decreto ritenendo dovuto solo il corrispettivo forfettario del recesso; in appello, invece, veniva accolto il credito dell'appaltatrice. Nel ricorso per cassazione la società soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per erronea interpretazione della clausola contrattuale: sosteneva che l'importo forfettario di euro 25.000 fosse dovuto solo in una fase iniziale del progetto e in alternativa ai compensi successivi, non cumulativamente; contestava inoltre il richiamo all'art. 1671 c.c. e l'affermazione che le tranche già versate restassero acquisite, ritenendo che dovessero essere restituite perché prive di causa. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione e/o violazione dei criteri ermeneutici per omessa considerazione del fatto successivo della sostituzione di una fattura, ritenuto indice della volontà negoziale delle parti. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che l'interpretazione del contratto compiuta dalla Corte d'appello era plausibile e coerente con i criteri letterale e sistematico: la clausola sul recesso era stata letta come predeterminazione convenzionale del corrispettivo spettante all'appaltatore nelle varie fasi di avanzamento del progetto, in coerenza con la disciplina dell'art. 1671 c.c. sul recesso del committente e sul relativo obbligo indennitario per spese, lavori eseguiti e mancato guadagno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo promiscuo e perché i fatti richiamati erano già stati esaminati dal giudice di merito, senza che il ricorrente indicasse un reale vizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto la domanda della società progettista-appaltatrice, ritenendo corretta l'interpretazione della convenzione come comprensiva sia del compenso per la fase di pratiche amministrative necessarie all'inizio dei lavori sia dell'importo forfettario previsto per il recesso anticipato del committente. Ha inoltre escluso che la sostituzione della fattura costituisse un fatto decisivo idoneo a sovvertire l'interpretazione contrattuale già compiuta. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    criterio letterale di interpretazione del contratto; la censura è infondata se non indica in modo specifico come il giudice di merito si sia discostato dai canoni ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole contrattuali vanno lette in modo sistematico e coordinato; l'interpretazione che armonizza gli articoli 2 e 3 della convenzione è stata ritenuta corretta.

  • art. 1671 c.c.

    il committente può recedere in ogni momento anche dopo l'inizio dell'esecuzione, senza giusta causa, ma deve tenere indenne l'appaltatore di spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno; le parti possono predeterminare convenzionalmente il corrispettivo del recesso.

  • art. 360 c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale deve essere specifica e coerente; non è ammissibile un motivo formulato in modo promiscuo che affidi alla Corte l'individuazione del vizio.

  • art. 373 c.p.c.

    non è accolta la richiesta di liquidazione delle spese della fase cautelare in mancanza di prova che la controparte abbia svolto difese in tale fase.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se il ricorrente dimostra in modo specifico la violazione dei canoni legali o l'illogicità della motivazione; non basta contrapporre una diversa lettura plausibile della clausola.
  • Quando una convenzione disciplina il recesso del committente in un appalto o in un rapporto assimilabile, è consentita la predeterminazione convenzionale dell'indennizzo o del corrispettivo dovuto all'appaltatore nelle diverse fasi di avanzamento dell'opera, purché la clausola sia letta in modo coordinato con l'intero testo contrattuale.
  • Il recesso del committente ex art. 1671 c.c. è esercitabile anche dopo l'inizio dell'esecuzione e, salvo diversa pattuizione, comporta l'obbligo di indennizzare l'appaltatore per spese, lavori eseguiti e mancato guadagno.
  • Una critica che cumuli in modo indistinto vizio di motivazione e violazione di legge è inammissibile se non consente di individuare con precisione il tipo di censura e il relativo parametro normativo.
  • Ai fini della revisione in cassazione dell'ermeneusi contrattuale, i fatti successivi richiamati dalla parte devono essere realmente decisivi e non già esaminati dal giudice di merito; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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