Ordinanza n. 1/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo - del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale del Personale -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento ex art. 33, co. 5, L. n. 104/1992 del ricorrente; - ove occorra, della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale del Personale -OMISSIS- e -OMISSIS-, ricevuta dal ricorrente in data -OMISSIS-, recante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990; - della nota -OMISSIS- e di tutti gli allegati ivi compresi gli estratti “SAP – SIGP” e il Decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 14 luglio 2025 con le relative tabelle; - della nota di trasmissione -OMISSIS- del -OMISSIS- e relativi allegati; - della nota -OMISSIS- del -OMISSIS- con la nota -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della Lettera circolare -OMISSIS- -OMISSIS- della Direzione Generale del Personale e della Formazione allegata alla nota -OMISSIS-; quanto ai motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 - del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale -OMISSIS- – -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento ex art. 33, co. 5, L. n. 104/1992 del ricorrente; - di tutti gli atti del procedimento seguito dalla p.A. per l’adozione del secondo diniego di trasferimento; ……..per l’accertamento/condanna…. - del diritto/interesse del ricorrente ad essere trasferito; - dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: secondo diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, nonché il precedente diniego e gli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di trasferimento presso la sede richiesta, proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, deducendo l’illegittimità dell’azione amministrativa e chiedendo anche l’accertamento del diritto o interesse al trasferimento e il risarcimento dei danni. Il provvedimento gravato con motivi aggiunti ha riconosciuto l’esistenza di posti disponibili nella sede richiesta, ma ha negato il trasferimento sulla base della maggiore scopertura di organico nella sede di provenienza. Il ricorrente ha contestato l’insufficienza di tale ragione, non accompagnata da allegazioni sulla specificità della sua posizione nella sede attuale né da una motivazione relativa a concrete esigenze di servizio presso la sede di Piacenza. È stata inoltre proposta domanda cautelare, valorizzando l’attualità della qualificata situazione di disabilità della madre.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, ordinando al Ministero della Giustizia di disporre l’immediato trasferimento del ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992. Il Collegio ha ritenuto integrato il fumus boni iuris perché l’Amministrazione aveva riconosciuto la disponibilità di posti nella sede richiesta e aveva fondato il diniego soltanto sulla maggiore scopertura della sede di provenienza, senza indicare effettive e specifiche criticità organizzative o particolari esigenze di servizio. Ha ravvisato anche il periculum in mora nell’attualità della situazione di disabilità della madre. La trattazione di merito è stata fissata per il 15 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Il trasferimento del dipendente che assiste un familiare con disabilità qualificata può essere negato soltanto in presenza di effettive e specificamente individuate criticità per l’Amministrazione; la mera maggiore scopertura di organico nella sede di provenienza e il richiamo generico alle esigenze organizzative non sono sufficienti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
È richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato, senza che l’ordinanza svolga una specifica valutazione autonoma sulla sua applicazione.
art. 55 c.p.a.
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
È richiamato quale base della domanda cautelare e del relativo scrutinio di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, una volta accertata la disponibilità di posti nella sede richiesta, può essere negato soltanto sulla base di effettive, concrete e specificamente individuate criticità per l’Amministrazione.
- La mera maggiore scopertura dell’organico nella sede di provenienza non costituisce, di per sé, motivazione sufficiente per negare il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992.
- L’Amministrazione che nega il trasferimento per esigenze organizzative ha l’onere di indicare compiutamente le specifiche ricadute pregiudizievoli che il trasferimento determinerebbe sull’azione amministrativa; non è sufficiente il richiamo generico alla corretta organizzazione e al buon andamento degli uffici.
- Nella valutazione cautelare relativa al trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, l’attualità incontestata della qualificata situazione di disabilità del familiare assistito è idonea a integrare il periculum in mora.
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