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Ordinanza

Ordinanza n. 2105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Quater, n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso contro l’annullamento dell’assegnazione di titoli dalla Riserva Nazionale per l’anno 2012 e il recupero di contributi agricoli indebitamente percepiti

Esito

ESTINZIONE

La controversia

AGEA, mediante provvedimento notificato il 2 febbraio 2022, ha annullato l’assegnazione di titoli dalla Riserva Nazionale relativa all’anno 2012 e ha accertato un credito di euro 15.506,13 nei confronti del destinatario e dei suoi eredi, per indebita percezione di contributi relativi alla Domanda Unica - Campagna 2012. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure concernenti l’illegittimo esercizio del potere di autotutela e sufficienti, ai fini del recupero, gli accertamenti della Guardia di Finanza. In appello, l’erede ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza e ha insistito anche per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, prospettando un rapporto di pregiudizialità-dipendenza. In udienza il difensore ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha interpretato la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo cautelare come rinuncia all’istanza cautelare e ne ha preso atto. Non ha quindi esaminato nel merito il fumus boni iuris, il periculum in mora, le censure sull’autotutela, la sufficienza degli accertamenti della Guardia di Finanza o la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La richiesta di cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari, formulata dalla parte appellante in udienza, può essere interpretata come rinuncia all’istanza cautelare; il giudice ne prende atto senza esaminare i presupposti della tutela cautelare.
  • La rinuncia alla domanda cautelare non determina, sulla base di questa pronuncia, una decisione sul merito dell’appello né sulle questioni relative alla legittimità dell’atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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