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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34059/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società unipersonale e il relativo socio avevano impugnato gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative per il ritardato versamento di imposte (IRPEG, IVA, IRAP e IRPEF per il socio), sanzioni emesse in relazione al ritardo nel pagamento di alcune rate dovute a seguito di accertamento con adesione per gli anni 2003, 2004 e 2005. I contribuenti sostenevano che il ritardo fosse dipeso da forza maggiore, per illiquidità dell’azienda e del socio causata dal mancato pagamento di alcuni clienti; deducevano inoltre che l’Erario non avesse subito pregiudizio, poiché le somme concordate erano garantite da fideiussione bancaria a prima richiesta. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione denunciavano la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la decisione della CTR fosse solo apparente, perché meramente adesiva alla sentenza di primo grado e priva di effettivo esame dei motivi di gravame, in particolare di quello fondato sull’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, è nulla la sentenza di appello che non esponga le censure mosse dall’appellante e le ragioni del loro rigetto, limitandosi a una motivazione per relationem consistente nella mera adesione acritica alla decisione di primo grado. Poiché la CTR si era limitata a condividere la pronuncia di primo grado senza svolgere un autonomo scrutinio dei motivi di appello, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La mancanza di una motivazione effettiva e non apparente integra nullità della sentenza.

  • art. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la mera adesione alla pronuncia di primo grado non è sufficiente.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza di appello deve consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiama l'esigenza di una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo del giudice.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È la norma invocata dai contribuenti quale esimente per forza maggiore in tema di sanzioni tributarie.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    L'Agenzia delle entrate ha depositato un atto ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza di secondo grado è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza illustrare le censure dell'appellante e senza spiegare perché esse siano infondate.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni già decise in primo grado, così da rendere ricostruibile un percorso argomentativo completo e coerente.
  • La mera adesione acritica alla sentenza impugnata non soddisfa l'obbligo motivazionale, perché impedisce di individuare il thema decidendum e di verificare l'effettivo esame dei motivi di gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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