Cassazione Civile, Ordinanza n. 34059/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società unipersonale e il relativo socio avevano impugnato gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative per il ritardato versamento di imposte (IRPEG, IVA, IRAP e IRPEF per il socio), sanzioni emesse in relazione al ritardo nel pagamento di alcune rate dovute a seguito di accertamento con adesione per gli anni 2003, 2004 e 2005. I contribuenti sostenevano che il ritardo fosse dipeso da forza maggiore, per illiquidità dell’azienda e del socio causata dal mancato pagamento di alcuni clienti; deducevano inoltre che l’Erario non avesse subito pregiudizio, poiché le somme concordate erano garantite da fideiussione bancaria a prima richiesta. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione denunciavano la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la decisione della CTR fosse solo apparente, perché meramente adesiva alla sentenza di primo grado e priva di effettivo esame dei motivi di gravame, in particolare di quello fondato sull’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, è nulla la sentenza di appello che non esponga le censure mosse dall’appellante e le ragioni del loro rigetto, limitandosi a una motivazione per relationem consistente nella mera adesione acritica alla decisione di primo grado. Poiché la CTR si era limitata a condividere la pronuncia di primo grado senza svolgere un autonomo scrutinio dei motivi di appello, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
La mancanza di una motivazione effettiva e non apparente integra nullità della sentenza.
art. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la mera adesione alla pronuncia di primo grado non è sufficiente.
art. 61 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza di appello deve consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiama l'esigenza di una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo del giudice.
art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È la norma invocata dai contribuenti quale esimente per forza maggiore in tema di sanzioni tributarie.
art. 370, primo comma, c.p.c.
L'Agenzia delle entrate ha depositato un atto ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di secondo grado è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza illustrare le censure dell'appellante e senza spiegare perché esse siano infondate.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni già decise in primo grado, così da rendere ricostruibile un percorso argomentativo completo e coerente.
- La mera adesione acritica alla sentenza impugnata non soddisfa l'obbligo motivazionale, perché impedisce di individuare il thema decidendum e di verificare l'effettivo esame dei motivi di gravame.
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