Regolamento (UE) 2022/1039
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione del 29 giugno 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna per il 2023 l’elenco delle sezioni di prodotti per le quali sono sospese le preferenze tariffarie del regime SPG nei confronti di alcuni paesi beneficiari. La misura discende dal meccanismo di revisione triennale previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 e si fonda sulle statistiche commerciali 2018-2020 disponibili al 1° settembre 2021. La sospensione si applica solo per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2023 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Sospensione per il 2023 di talune preferenze tariffarie del sistema di preferenze generalizzate (SPG) per specifiche sezioni di prodotti originari di alcuni paesi beneficiari.
Ambito di applicazione
Si applica alle preferenze tariffarie previste dal regolamento (UE) n. 978/2012 nell’ambito del regime generale SPG, limitatamente ai paesi beneficiari indicati nell’allegato e alle sezioni SPG ivi elencate. La sospensione opera per le importazioni nell’Unione di prodotti originari dei paesi interessati (in particolare India, Indonesia e Kenya, secondo l’allegato), con efficacia dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Restano fuori dall’applicazione i paesi beneficiari che, dal 1° gennaio 2023, non beneficiano più delle preferenze tariffarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, come precisato nei considerando.
Sospensione per il 2023 di talune preferenze tariffarie SPG
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione aggiorna, per il solo anno 2023, l’elenco delle sezioni di prodotti rispetto alle quali sono sospese le preferenze tariffarie del sistema di preferenze generalizzate (SPG). La misura è adottata in attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 978/2012 e si fonda sulla revisione triennale dell’elenco delle sospensioni, effettuata sulla base delle statistiche commerciali 2018-2020 disponibili al 1° settembre 2021.
Quadro normativo e ratio della misura
Il regolamento SPG prevede che le preferenze tariffarie del regime generale siano sospese per i prodotti di una certa sezione SPG originari di un paese beneficiario quando, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell’Unione supera le soglie fissate nell’allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012. In applicazione di tale meccanismo, un precedente regolamento di esecuzione aveva già fissato un elenco di sezioni sospese per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022. Poiché il regolamento (UE) n. 978/2012 scade il 31 dicembre 2023, il nuovo elenco riveduto è limitato a un anno, dal 1° gennaio 2023.
Ambito soggettivo e oggettivo
La sospensione riguarda le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 nei confronti dei paesi beneficiari SPG interessati indicati nell’allegato. L’allegato individua, per ciascun paese, le sezioni SPG interessate e la corrispondente descrizione merceologica. Il considerando precisa inoltre che non si tiene conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari che, dal 1° gennaio 2023, non beneficiano più delle preferenze tariffarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.
Sezioni SPG sospese per paese
Per l’India la sospensione riguarda le sezioni:
- S-6a: prodotti chimici organici e inorganici;
- S-7a: materie plastiche e lavori di tali materie;
- S-8b: lavori di cuoio o di pelli; pelli da pellicceria e pellicce artificiali;
- S-11a: prodotti tessili;
- S-13: lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro;
- S-14: perle e metalli preziosi;
- S-15a: ferro, acciaio e lavori di ferro e acciaio;
- S-15b: metalli comuni, esclusi ferro e acciaio, e relativi lavori;
- S-16: macchine e apparecchi meccanici; macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti;
- S-17a: veicoli e materiale per strade ferrate o simili.
Per l’Indonesia la sospensione riguarda le sezioni:
- S-1a: animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci;
- S-3: oli animali o vegetali, grassi e cere;
- S-5: prodotti minerali;
- S-9a: legno e lavori di legno; carbone di legna.
Per il Kenya la sospensione riguarda la sezione:
- S-2a: piante vive e prodotti della floricoltura.
Efficacia, applicazione e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2023. Come atto della Commissione adottato ai sensi del regolamento SPG, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione delle preferenze tariffarie
L’articolo 1 dispone che le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG interessati per le sezioni SPG elencate nell’allegato del regolamento.
Periodo di applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e revisione periodica
Il regolamento è adottato in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, che impone alla Commissione di riesaminare ogni tre anni l’elenco delle sezioni per le quali le preferenze tariffarie sono sospese o ristabilite. Il riesame tiene conto delle soglie dell’allegato VI e delle statistiche commerciali di riferimento.
Elenco delle sezioni SPG interessate
L’allegato identifica, per ciascun paese, le sezioni SPG soggette a sospensione. Per l’India: S-6a, S-7a, S-8b, S-11a, S-13, S-14, S-15a, S-15b, S-16 e S-17a. Per l’Indonesia: S-1a, S-3, S-5 e S-9a. Per il Kenya: S-2a.
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