Cassazione Penale, Sentenza n. 3043/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/6/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni di San Lucido e Paola disposta con ordinanza del GIP del 6/4/2023, per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 2) ex art. 378, comma 2, e art. 416-bis c.p., per fatti commessi fino al 29/3/2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p., per rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. Non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, perché al momento del deposito dell'impugnazione sussisteva interesse ad impugnare e la rinuncia è sopraggiunta per sopravvenuta carenza di interesse (la misura cautelare era stata revocata). La decisione richiama la giurisprudenza di Sezioni Unite che esclude l'automatica condanna alle spese quando viene meno l'interesse dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 591, lett. d), codice di procedura penale
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia all'impugnazione.
art. 416-bis, codice penale
Norma sostanziale relativa al reato per cui erano contestati gravi indizi di colpevolezza; citata nel motivare l'oggetto dell'impugnazione.
Giurisprudenza Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e Sez. U., n. 20 del 09/10/1996 (Vitale)
Richiamata per il principio secondo cui, se la perdita di interesse alla decisione sopravviene dopo la proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese o una sanzione pecuniaria, non configurandosi soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p.; la Corte dichiara l'inammissibilità procedendo a decisione di merito sull'ammissibilità.
- Se l'interesse a impugnare è esistito al momento della proposizione del ricorso e viene meno successivamente (es. perché la misura cautelare viene revocata), la dichiarazione di inammissibilità non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria.
- Prima di depositare un ricorso è utile verificare lo stato delle misure cautelari: la loro revoca sopravvenuta può rendere il ricorso privo di interesse e determinare la rinuncia o l'inammissibilità.
- La rinuncia all'impugnazione deve risultare chiara e documentata in udienza o con atto formale; il difensore ha confermato la rinuncia agli atti, elemento decisivo per la declaratoria di inammissibilità.
- Nei casi di sopravvenuta mancanza di interesse, la parte non è considerata soccombente quanto alla declaratoria di inammissibilità, per cui si evita l'onere delle spese processuali legato alla mancata fondatezza del ricorso.
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