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Ordinanza

Ordinanza n. 908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accesso alle misure di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare avanzata nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda l'omessa o comunque ritardata attivazione, da parte della Prefettura di Roma, delle misure di accoglienza richieste da una persona che aveva presentato domanda di protezione internazionale. Dalla motivazione emerge che l'amministrazione aveva fatto riferimento all'esaurimento o all'indisponibilità di strutture idonee. L'appello deduceva, in sostanza, l'illegittimità del diniego o del differimento dell'accoglienza e la necessità di una tutela cautelare effettiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello cautelare assistito da significativi profili di fondatezza, richiamando l'indirizzo della Sezione secondo cui la normativa europea sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non consente di dilazionare sine die l'attivazione delle misure di accoglienza, con sostanziale diniego delle stesse, adducendo l'esaurimento o l'indisponibilità di strutture idonee. Ha quindi accolto l'appello cautelare e ordinato alla Prefettura di Roma di provvedere sull'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, assicurando al richiedente un'adeguata sistemazione mediante l'esplorazione di tutte le opzioni previste dalla legislazione nazionale ed europea. Eventuali inadempimenti o ritardi potranno essere fatti valere con giudizio di ottemperanza davanti al TAR presso il quale pende il giudizio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'appellante.

Massime di principio

  • La normativa europea in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non consente all'amministrazione di differire sine die l'attivazione delle misure di accoglienza, determinandone un sostanziale diniego, sulla base dell'esaurimento o dell'indisponibilità di strutture idonee.
  • Quando le strutture ordinarie risultano indisponibili, l'amministrazione deve esplorare tutte le opzioni di sistemazione previste dalla legislazione nazionale ed europea, assicurando comunque al richiedente un'adeguata accoglienza.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di provvedere sull'istanza di accoglienza entro un termine determinato e di assicurare concretamente una sistemazione adeguata.
  • L'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione di una misura cautelare può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice di primo grado presso il quale pende il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

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