Ordinanza n. 908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accesso alle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare avanzata nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda l'omessa o comunque ritardata attivazione, da parte della Prefettura di Roma, delle misure di accoglienza richieste da una persona che aveva presentato domanda di protezione internazionale. Dalla motivazione emerge che l'amministrazione aveva fatto riferimento all'esaurimento o all'indisponibilità di strutture idonee. L'appello deduceva, in sostanza, l'illegittimità del diniego o del differimento dell'accoglienza e la necessità di una tutela cautelare effettiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello cautelare assistito da significativi profili di fondatezza, richiamando l'indirizzo della Sezione secondo cui la normativa europea sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non consente di dilazionare sine die l'attivazione delle misure di accoglienza, con sostanziale diniego delle stesse, adducendo l'esaurimento o l'indisponibilità di strutture idonee. Ha quindi accolto l'appello cautelare e ordinato alla Prefettura di Roma di provvedere sull'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, assicurando al richiedente un'adeguata sistemazione mediante l'esplorazione di tutte le opzioni previste dalla legislazione nazionale ed europea. Eventuali inadempimenti o ritardi potranno essere fatti valere con giudizio di ottemperanza davanti al TAR presso il quale pende il giudizio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'appellante.
Massime di principio
- La normativa europea in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non consente all'amministrazione di differire sine die l'attivazione delle misure di accoglienza, determinandone un sostanziale diniego, sulla base dell'esaurimento o dell'indisponibilità di strutture idonee.
- Quando le strutture ordinarie risultano indisponibili, l'amministrazione deve esplorare tutte le opzioni di sistemazione previste dalla legislazione nazionale ed europea, assicurando comunque al richiedente un'adeguata accoglienza.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di provvedere sull'istanza di accoglienza entro un termine determinato e di assicurare concretamente una sistemazione adeguata.
- L'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione di una misura cautelare può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice di primo grado presso il quale pende il giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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