Cassazione Penale, Sentenza n. 51705/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.u.p. di Taranto che aveva rigettato l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio. La difesa ha censurato l'omessa rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini dopo il trasferimento degli atti da Castrovillari a Taranto, e ha sostenuto che nella richiesta di rinvio a giudizio trasferita a Taranto la fattispecie era descritta senza il riferimento al concorso con altri soggetti (mentre a Castrovillari il fatto era indicato come concorsuale), sicché la modifica avrebbe imposto nuova notifica e l'omissione avrebbe leso i diritti di difesa impedendo di prospettare al P.M. elementi a favore dell'archiviazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le ordinanze interlocutorie del G.u.p. non aventi contenuto definitorio abbiano limitata impugnabilità in Cassazione e che il ricorrente non avesse prospettato l'abnormità del provvedimento. Inoltre ha valutato che non vi fosse concreta modifica del fatto storicamente contestato (solo diversa descrizione formale senza incidere sul nucleo fattuale) e che la notificazione dell'avviso, già eseguita nel procedimento a Castrovillari, avesse garantito l'esercizio delle facoltà difensive. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare la limitata impugnabilità in Cassazione delle ordinanze non aventi contenuto definitorio; le ordinanze interlocutorie del G.u.p. sono in linea di continuità con tale principio e dunque non sempre impugnabili in Cassazione.
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle nullità tipiche che possono rientrare nei vizi dei provvedimenti prodromici al giudizio; tali vizi si valutano nell'ambito delle nullità previste dall'ordinamento.
art. 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Menziionato insieme ad art. 429 c.p.p. per evidenziare la tipologia di nullità disciplinate dalla normativa su responsabilità amministrativa (citazione volta a sostenere l'idea di nullità tipiche riconoscibili nei provvedimenti prodromici).
art. 616 c.p.p.
Utilizzato per giustificare la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la presentazione di un ricorso ritenuto inammissibile, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro giurisprudenziale per la valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Cass. Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020 (Formenti, Rv. 279767 - 01)
Precedente citato in favore dell'orientamento che esclude la cassazione delle ordinanze interlocutorie del G.u.p. prive di contenuto definitorio, salvo che non sia dimostrata la loro abnormità.
Massime di principio
- I provvedimenti interlocutori del G.u.p. privi di contenuto definitorio hanno limitata impugnabilità in Cassazione: per ricorrere con successo occorre dimostrare l'abnormità del provvedimento e non una semplice divergenza interpretativa.
- La rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini dopo il trasferimento degli atti non è sempre necessaria: va valutato se la nuova richiesta di rinvio a giudizio abbia effettivamente modificato il fatto storico contestato o abbia introdotto elementi nuovi che incidono sulle facoltà difensive; una mera diversa descrizione formale non determina automaticamente nullità.
- La dedotta lesione del diritto di difesa richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo, non la sola asserzione di omissione formale della notifica.
- Chi propone ricorso in Cassazione su questioni prettamente interlocutorie assume il rischio di inammissibilità e di sanzioni pecuniarie se risultano profili di colpa nella scelta del motivo di impugnazione.
- In caso di trasferimento per incompetenza territoriale, è importante verificare l'effettivo contenuto della nuova imputazione rispetto alla precedente prima di sostenere la necessità di nuove notifiche; la continuità del fatto storico prevale sulla diversa articolazione descrittiva dell'accusa.
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