Parere n. 1760/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla dottoressa -OMISSIS-, nella qualità di curatore fallimentare di -OMISSIS-, contro il Comune di San Lazzaro di Savena e nei confronti dell’Azienda USL di Bologna e dell’ASL di Bologna - U.O.C. Igiene e sanità pubblica per l'annullamento: - del provvedimento dirigenziale n. 31/2016 del 29 gennaio 2016 del Comune di San Lazzaro di Savena, con il quale sono stati imposte alla proprietà del fabbricato, sito in via Speranza -OMISSIS-, e per essa a lei, in quanto curatore fallimentare, operazioni di bonifica del manufatto contenente amianto entro luglio 2017; - nonché della nota dell'AUSL di Bologna prot. n. 1765 del 1° gennaio 2016;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza dirigenziale del Comune di San Lazzaro di Savena n. 31/2016 del 29 gennaio 2016, relativa a interventi cautelativi e di bonifica di manufatti contenenti amianto, e contro la nota dell’AUSL di Bologna prot. n. 1765 del gennaio 2016.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, nella qualità di curatore fallimentare della società proprietaria dell’immobile, ha impugnato l’ordine comunale di eseguire interventi di custodia, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto, deducendo tre motivi: violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e presupposti fattuali erronei; carenza o insufficienza della motivazione e violazione della proporzionalità; violazione del principio di legalità e dell’art. 23 Cost., nonché falsa applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sull’amianto. L’AUSL ha eccepito la decadenza, assumendo che l’ordinanza fosse meramente confermativa di un precedente atto del 2014 non impugnato, il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità delle censure contro la nota sanitaria. In seguito, il difensore della ricorrente ha dichiarato che il fallimento non aveva più interesse alla decisione, non essendo più proprietario del bene.
Il parere
Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo operante anche nel ricorso straordinario. La perdita della proprietà del bene e la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impediscono di procedere all’esame dei motivi di merito e delle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni. L’istanza cautelare era già stata respinta con il parere interlocutorio n. 00893/2019 del 22 marzo 2019; il parere interlocutorio aveva inoltre disposto incombenti istruttori per assicurare il contraddittorio, rimasti inadempiuti.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha comunicato che il fallimento non era più proprietario del bene e non aveva più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario.
Il principio dispositivo governa anche il ricorso straordinario: se il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta perdita dell’interesse concreto alla decisione, dichiarata dal ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso in applicazione del principio dispositivo.
Ricorso straordinario contro l’ordine comunale relativo a manufatti contenenti amianto
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto dal curatore fallimentare di una società contro il Comune di San Lazzaro di Savena, con l’intervento dell’Azienda USL di Bologna e dell’ASL di Bologna - U.O.C. Igiene e sanità pubblica. Erano impugnati l’ordinanza dirigenziale n. 31/2016 del 29 gennaio 2016 e una nota dell’AUSL del gennaio 2016, concernenti interventi su un edificio contenente amianto.
Atti impugnati e motivi di ricorso
L’ordinanza comunale imponeva alla proprietà dell’immobile, e per essa al curatore fallimentare, interventi cautelativi di custodia e manutenzione dei materiali contenenti amianto e operazioni di bonifica entro il luglio 2017.
La ricorrente aveva articolato tre motivi: violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti fattuali e violazione della proporzionalità; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per carenza di motivazione, con ulteriori censure di istruttoria, illogicità e sproporzione; violazione dell’art. 23 Cost. e del principio di legalità, nonché falsa applicazione del d.lgs. 81/2008, dell’art. 12 della l. 257/1992 e del d.m. 6 settembre 1994.
L’AUSL aveva eccepito la decadenza, sostenendo che l’ordinanza fosse meramente confermativa della nota comunale del 6 ottobre 2014, rimasta inoppugnata; aveva inoltre contestato la propria legittimazione passiva e l’ammissibilità delle censure rivolte alla nota sanitaria. Il Comune aveva richiamato il recepimento delle linee guida regionali del 17 maggio 2002 nell’art. 95 del regolamento comunale d’igiene e la preesistenza di atti relativi al procedimento.
Sviluppo procedimentale
Le amministrazioni si erano espresse per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare. Con parere interlocutorio n. 00893/2019 del 22 marzo 2019, dopo aver riunito gli affari relativi al medesimo ricorso, la Sezione aveva respinto la domanda cautelare e disposto incombenti istruttori per garantire il contraddittorio. Gli incombenti non risultavano adempiuti. Nel novembre 2023 la Sezione aveva quindi invitato le parti a dichiarare se persistesse l’interesse alla decisione o fossero sopravvenute cause di improcedibilità.
Sopravvenuta carenza di interesse e decisione
Il 20 febbraio 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato che il fallimento non aveva più interesse alla decisione, non essendo più proprietario dell’immobile. La Sezione ritiene che tale dichiarazione determini la sopravvenuta carenza di interesse e, in applicazione del principio dispositivo, dichiara improcedibile il ricorso straordinario.
La decisione non esamina nel merito i tre motivi di ricorso né definisce le eccezioni preliminari formulate dall’AUSL. La statuizione finale è limitata all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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