Sentenza n. 1631/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2025, notificata in pari data, con la quale è stata ordinata la «demolizione delle opere eseguite abusivamente e rimessa in pristino dei luoghi, inerenti l’immobile sito in località -OMISSIS- -Messina, censito al foglio -OMISSIS-»; - della relazione di accertamento eseguito dal Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici congiuntamente a personale del Corpo della Polizia municipale nella località in oggetto, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025; - della nota del Corpo della Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione relativa all’ampliamento abusivo, in muratura portante, di un fabbricato preesistente al 1967, per circa 10 m² e 32 m³
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 1, commi 2 e 2-bis, e 3 della l. 241/1990, dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 97 Cost. e del regolamento edilizio comunale, sostenendo che il Comune avrebbe illegittimamente frazionato in sette distinte ordinanze gli esiti di un’unica relazione di accertamento, aggravando il procedimento e il diritto di difesa, senza attendere la definizione delle istanze di condono presentate dal dante causa. Hanno inoltre dedotto la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che il contraddittorio avrebbe potuto consentire di dimostrare la preesistenza dell’immobile e l’assenza di ampliamenti successivi al 1967. Infine, hanno dedotto eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, contestando l’insufficiente indicazione della consistenza originaria dell’immobile, l’idoneità delle aerofotogrammetrie a dimostrare l’epoca e l’entità dell’ampliamento, il valore dei dati catastali e la mancata considerazione del carattere sopravvenuto dei vincoli gravanti sull’area.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. L’istanza di riunione con altri ricorsi è stata disattesa, poiché la riunione ex art. 70 c.p.a. costituisce una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, sebbene i procedimenti siano stati trattati nella medesima udienza. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il frazionamento degli interventi in più ordinanze non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, anche perché i ricorrenti non hanno dimostrato che l’ampliamento oggetto dell’ordinanza fosse compreso nelle istanze di condono non ancora definite. Inoltre, il divieto di aggravamento del procedimento ha carattere meramente formale e non incide sul contenuto della decisione finale. È stato respinto anche il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio, poiché l’attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata e la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso; in ogni caso, nel processo non sono emersi elementi idonei a modificare la decisione amministrativa. Quanto alle censure istruttorie, il TAR ha rilevato che i ricorrenti non hanno provato né la precisa data di realizzazione dell’ampliamento né la posteriorità dei vincoli rispetto all’opera. L’onere di provare lo stato preesistente e l’epoca di realizzazione grava sul privato, secondo l’art. 2697 c.c., il principio di vicinanza della prova e l’art. 64, comma 1, c.p.a. Il Comune non era tenuto a indicare la superficie originaria dell’immobile, essendo sufficiente l’accertamento dell’ampliamento di circa 10 m² e 32 m³, realizzato successivamente al 1985. Le aerofotogrammetrie sono state ritenute idoneo mezzo di prova della consistenza dell’immobile a una determinata data e gli accertamenti amministrativi conservano efficacia probatoria fino a prova contraria specifica. I dati catastali, pur non costituendo prova piena della consistenza edilizia, possono assumere valore indiziario. La contestazione dell’aerofotogrammetria avrebbe dovuto essere specifica e preceduta dall’acquisizione del relativo documento mediante accesso agli atti.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
la riunione attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice
La riunione di ricorsi connessi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e risponde a esigenze di opportunità, economicità e speditezza.
art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 241/1990
Il divieto di aggravamento e i principi di economicità, collaborazione e buona fede dell’azione amministrativa non comportano, se violati in modo meramente formale, l’invalidità dell’atto quando non incidano sul contenuto della decisione.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione non impone, nel caso esaminato, l’adozione di un’unica ordinanza a fronte di una pluralità di opere o manufatti distinti.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria, di regola, nell’attività repressiva degli abusi edilizi, avente natura vincolata, quando la partecipazione non potrebbe condurre a un esito diverso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’accertata realizzazione di interventi edilizi privi del necessario titolo abilita il Comune a ingiungere la rimozione o demolizione; il frazionamento degli interventi in più provvedimenti non determina automaticamente l’illegittimità della sanzione.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Il privato che deduce l’illegittimità dell’ordinanza per l’epoca o la consistenza dell’opera deve fornire gli elementi probatori nella propria disponibilità.
art. 2697 c.c.
La data di realizzazione e lo stato originario del manufatto costituiscono fatti rilevanti per la pretesa del privato e devono essere provati da quest’ultimo, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
art. 38 l. 47/1985
La pendenza di istanze di condono non è stata ritenuta ostativa all’ordinanza impugnata, non essendo stata dimostrata la riferibilità delle istanze proprio al manufatto ampliato oggetto della demolizione.
art. 39 l. 724/1994
Le istanze di sanatoria straordinaria pendenti non impediscono l’adozione della sanzione demolitoria quando non sia provato che comprendano l’opera contestata.
Massime di principio
- In presenza di una pluralità di opere edilizie abusive, l’amministrazione deve considerare l’impatto complessivo degli interventi sull’immobile o sul complesso immobiliare; tuttavia, l’adozione di più ordinanze, distinte per particella o per autonomia strutturale e funzionale dei manufatti, non determina di per sé l’illegittimità degli atti.
- La violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, quando abbia carattere meramente formale e non incida sul contenuto della decisione finale, non comporta l’invalidità del provvedimento.
- L’attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata; pertanto, la previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando la partecipazione procedimentale non potrebbe condurre a un esito diverso.
- Chi invoca la preesistenza di un manufatto o la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione di un vincolo deve provare rigorosamente l’epoca di realizzazione e la consistenza originaria, trattandosi di fatti nella sua disponibilità probatoria e rilevanti per evitare la sanzione edilizia.
- Le aerofotogrammetrie costituiscono idoneo mezzo di prova della consistenza di un immobile a una determinata data e, se acquisite nel procedimento amministrativo, conservano efficacia probatoria fino a specifica prova contraria del privato.
- La pendenza di istanze di condono edilizio non impedisce l’adozione di un’ordinanza di demolizione se il proprietario non dimostra che l’opera oggetto della sanzione sia compresa nelle istanze di sanatoria.
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