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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39624/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. per mancata traduzione, a partire dall'avviso ex art. 415-bis c.p.p., ritenendo che non v'è presunzione di mancata conoscenza della lingua italiana per uno straniero e che, in assenza di indici di incomprensione, la traduzione non era dovuta. Il ricorso denuncia violazione di varie norme processuali (artt. 554-bis, comma 2; 420-bis, comma 2; 552; 369-bis, comma 2, lett. d-bis; e 143 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Pur richiamando il principio per cui non esiste una presunzione automatica di mancata conoscenza dell'italiano da parte dello straniero, la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto (nazionalità belga dell'imputato e verbali di identificazione/eleggibilità di domicilio redatti sia in italiano sia in inglese), il Tribunale di merito ha legittimamente desunto l'esistenza di indici di mancata conoscenza della lingua italiana e, conseguentemente, la necessità della traduzione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e degli atti successivi. La declaratoria di nullità implicita e la restituzione degli atti rientrano nei poteri del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale e non costituiscono vizio abnorme o strutturale.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso previsto dall'art. 415-bis deve essere comprensibile all'imputato; la mancata traduzione in una lingua a lui nota può determinare la nullità dell'avviso e degli atti successivi. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che la mancanza della traduzione giustificasse la restituzione degli atti.

  • art. 554-bis c.p.p.

    Disciplina la comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta e conferisce al giudice dell'udienza poteri, tra cui valutare vizi formali e dichiarare la nullità degli atti ove del caso; la Corte ha ribadito che tale declaratoria rientra nei poteri del giudice e può comportare la restituzione degli atti al P.M.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma richiamata nel ricorso dal P.M.; complessivamente il giudice non ha ritenuto il vizio ascrivibile a una abnormità del procedimento, valutando comunque il caso concreto alla luce degli indici di incomprensione linguistica.

  • art. 552 c.p.p.

    Richiamata nel motivo di ricorso come parte delle norme processuali invocate; la decisione si è concentrata sugli elementi probatori della conoscenza linguistica più che su una interpretazione formale del singolo articolo.

  • art. 369-bis, comma 2, lett. d-bis c.p.p.

    Norma menzionata dal ricorrente tra le violazioni dedotte; la Corte non ha ritenuto fondata l'impugnazione, valutando le circostanze di fatto che giustificavano la richiesta di traduzione.

  • art. 143 c.p.p.

    Richiamata dal P.M. nel motivo di ricorso; la Corte si è pronunciata sul punto centrale (necessità di traduzione e relativi poteri del giudice) più che su una specifica interpretazione di questo articolo nel dettaglio.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 15069/2023 e Sez. U. n. 5052/2003)

    La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui non opera una presunzione generale di mancata conoscenza dell'italiano da parte dello straniero; tuttavia, la giurisprudenza non esclude che, in presenza di elementi fattuali indicativi, il giudice possa ritenere necessario garantire la comprensione mediante traduzione.

Massime di principio

  • Non esiste una presunzione automatica che lo straniero non conosca l'italiano: la necessità di traduzione va valutata caso per caso sulla base di indici concreti.
  • Elementi fattuali come la nazionalità, la redazione di documenti in più lingue (es. verbali sia in italiano sia in inglese) o comportamenti dell'imputato possono costituire indici sufficienti per richiedere la traduzione degli atti.
  • La mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e degli atti successivi può comportare la nullità di tali atti; il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale ha il potere di declarare tale nullità e disporre la restituzione degli atti al P.M.
  • Il pubblico ministero, quando vi siano elementi che possano far dubitare della comprensione dell'italiano da parte dell'imputato, è tenuto a valutare la necessità di predisporre traduzioni per evitare vizi procedurali e prescrivere le opportune cautele nella fase di notificazione e identificazione.
  • La pronuncia di nullità per difetto di traduzione non è necessariamente considerata un vizio 'strutturale' o insormontabile del procedimento se il giudice esercita legittimamente i suoi poteri e la procedura non è in stasi irrimediabile.
  • In situazioni analoghe, le difese o l'impugnazione del P.M. dovrebbero concentrare l'analisi su indici oggettivi della conoscenza linguistica e, se assenti, documentare e motivare la ragione per cui la mancata traduzione non ha inciso sui diritti dell'imputato.

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