Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.C. contestava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione contro una precedente sentenza tributaria. Sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto inesistente o non prodotto il documento attestante la tassazione in Lussemburgo dei dividendi percepiti da una società estera, con conseguente doppia imposizione in Italia e all'estero, in violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni. Deduceva inoltre insufficiente e contraddittoria motivazione e nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti di causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della revocazione, poiché il documento sul cui mancato esame si fondava la censura non era stato allegato al ricorso per revocazione. Inoltre, la produzione della certificazione lussemburghese mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito della prova e quindi a denunciare un errore di giudizio, non un errore revocatorio di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha escluso anche vizi motivazionali o la nullità della sentenza. F.C. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64

    La disposizione richiama i casi di revocazione delle sentenze tributarie.

    La revocazione nel processo tributario è ammessa nei casi e secondo i presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c.; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti, non in un'errata interpretazione, valutazione o ponderazione della prova. Se la doglianza riguarda il merito o il ragionamento giuridico, deve essere proposta con i mezzi ordinari di impugnazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Il contribuente che invoca l'avvenuta tassazione all'estero e il conseguente credito o effetto contro la doppia imposizione deve fornire prova documentale idonea del fatto costitutivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, comma 2

    Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, il giudizio d'appello tributario e il contenuto della sentenza.

    L'omessa o sintetica esposizione dei fatti determina nullità solo quando impedisce di individuare il tema della decisione e le ragioni del dispositivo; non ogni carenza descrittiva è sufficiente a invalidare la sentenza.

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere l'esposizione dei fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste soltanto quando la motivazione è talmente carente da rendere impossibile comprendere l'oggetto della controversia e il percorso logico seguito dal giudice.

  • Art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

    La parte che perde il giudizio deve normalmente rifondere alla controparte vittoriosa le spese processuali, salvo diverse ragioni di compensazione.

  • Art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo

    La ricorrente invocava la norma per sostenere l'illegittima doppia imposizione dei dividendi; tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché ha ritenuto inammissibile la revocazione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o correggere un errore di diritto o di giudizio.
  • Per dimostrare un errore revocatorio fondato sull'omesso esame di un documento, il documento deve risultare dagli atti e deve essere adeguatamente indicato e allegato al ricorso per revocazione, così da rendere verificabile l'errore.
  • Non vi è errore revocatorio quando il documento è stato valutato, implicitamente o esplicitamente, ma il giudice gli ha attribuito un valore probatorio diverso da quello sostenuto dalla parte.
  • Quando la contestazione riguarda la mancata considerazione di una prova già prodotta, occorre distinguere tra mera omessa percezione materiale del documento, potenzialmente rilevante per la revocazione, e valutazione errata del suo contenuto, che deve essere fatta valere con l'impugnazione ordinaria.
  • Il contribuente che invoca la tassazione estera o l'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni deve documentare in modo puntuale sia la percezione del reddito sia l'effettivo assoggettamento a imposta nello Stato estero.
  • La sentenza non è nulla per insufficiente esposizione dei fatti se, nonostante la sinteticità, consente di individuare la questione decisa e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.