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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16483/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano (riesame) che aveva accolto in parte l'appello del P.M. e ritenuto sussistenti gravi indizi di appartenenza all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e dell'uso del metodo mafioso in relazione a specifica estorsione (capo 11). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di gravi indizi specifici e precisi riguardo al suo ruolo nell'organizzazione (promozione, direzione o organizzazione) e l'insufficienza degli elementi richiamati (partecipazione a singoli incontri, attività economiche riconducibili ai soli fratelli, assenza di condivisione di strutture/risorse con la presunta associazione); 2) la qualificazione del fatto di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso (art. 416-bis.1), sostenendo che le intercettazioni e le dichiarazioni non dimostrerebbero tale carattere né la responsabilità diretta di Nicastro; 3) la carenza delle esigenze cautelari e la mancata sussistenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accolto il primo motivo nella parte in cui il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente motivato e dimostrato, con indizi gravi, precisi e specifici, la partecipazione di Nicastro Dario alla veste direttiva/organizzativa dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Per questo motivo ha annullato parzialmente l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Milano per un nuovo esame del compendio indiziario con le regole di diritto indicate. Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando la valutazione del Tribunale circa l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (uso del metodo mafioso) in relazione al fatto contestato nel capo 11, ritenendo congrua la valutazione che la vittima abbia percepito la provenienza mafiosa dell'intimidazione. Il terzo motivo (esigenze cautelari) è stato assorbito dalla riforma disposta sul primo motivo. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ricorda che per attribuire la partecipazione ad un'associazione mafiosa è necessario dimostrare, con indizi gravi, precisi e concordanti, che il soggetto abbia un rapporto stabile e organico con il sodalizio, svolgendo atti causalmente efficienti rispetto all'operatività collettiva (non sono sufficienti attività individuali o occasionali prese isolate dal contesto associativo).

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante dell'uso del 'metodo mafioso' può ritenersi integrata anche in assenza della prova di appartenenza all'associazione, ove la vittima abbia ragionevolmente percepito la provenienza dell'azione da un contesto mafioso (la percezione della vittima e la richiesta di protezione a soggetti di elevata caratura criminale sono elementi idonei a dimostrarne l'effetto intimidatorio).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Rilevata la presunzione di adeguatezza di talune misure cautelari (richiamata nel provvedimento di merito) e considerata la necessità di motivare concretamente il pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio; la Corte ha tuttavia evidenziato che, ove venga meno la stazione indiziaria rispetto all'appartenenza, viene meno la base per le esigenze cautelari.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha operato il controllo limitato previsto in materia di misure cautelari, verificando la correttezza giuridica e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Per sostenere in sede cautelare l'appartenenza di una persona a un'associazione mafiosa è necessario indicare indizi gravi, precisi e specifici che dimostrino un rapporto stabile e organico con il sodalizio (ruolo dinamico, contributo causale all'operatività collettiva), non solo attività criminali individuali o appartenenza familiare.
  • La partecipazione a uno o pochi incontri, la conduzione di attività economiche riconducibili a sé o alla propria famiglia, o elementi de relato non sono, da soli, sufficienti a provare il ruolo direttivo/organizzativo nell'associazione; tali elementi vanno valutati nel loro concreto rapporto con la struttura e le prassi associative.
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche in assenza della prova dell'appartenenza: rileva la percezione ragionevole della vittima che l'azione sia espressione di intimidazione di tipo mafioso (es. vittima che chiede protezione a soggetti di comprovata caratura mafiosa), e le circostanze dell'azione (numero di aggressori, minacce esplicite, contesto).
  • In sede di cassazione sul tema delle misure cautelari il controllo è limitato: la Corte verifica la correttezza giuridica e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la propria valutazione probatoria a quella del giudice che ha esaminato le fonti.
  • Se la Corte rileva insufficienza degli indizi rispetto a profili essenziali dell'accusa (es. ruolo direttivo in 416-bis), può annullare e rinviare per nuovo esame; tale revisione assorbe le censure sulle esigenze cautelari dipendenti dalla stessa stazione indiziaria.

Testo integrale

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