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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20449/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il suo riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 27/04/2021. L'indagato era accusato, nell'ambito dell'operazione "Dedalo", di associazione per delinquere di stampo mafioso e reati connessi (tra cui impiego di denaro di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorso per cassazione, assistito da difensore di fiducia, lamentava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza e errata applicazione degli artt. 416-bis, 648-ter e 512-bis c.p. e vizio di motivazione quanto al quadro di gravità indiziaria e all'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il motivo generico e ai limiti dell'inammissibilità, rigettando il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non ha affrontato in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nell'ordinanza impugnata, evitando di contestare il contenuto delle intercettazioni e delle evidenze documentali riportate dal giudice di merito che documentavano la rilevanza della sua posizione nell'ambito dei clan citati e la provenienza del denaro. La motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari è stata ritenuta priva di illogicità o contradditorietà e insindacabile in sede di legittimità; è stata inoltre richiamata la presunzione normativa del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. nel contesto mafioso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Decisione emessa il 10 novembre 2021.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che, sulla base delle intercettazioni e di indagini collegate, sussistessero gravi indizi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (intraneità e agevolazione di clan mafiosi) rispetto alla posizione dell'indagato

  • art. 648-ter c.p.

    Richiamato come norma relativa all'impiego di denaro o beni di provenienza illecita nell'ambito delle fattispecie contestate; la decisione ritiene il compendio indiziario idoneo a sostenere l'accusa

  • art. 512-bis c.p.

    Individuato tra le fattispecie contestate in relazione all'attività delittuosa descritta nell'operazione "Dedalo"; la Corte non ha ritenuto fondata la censura difensiva sulla sua applicazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per i motivi di cassazione (inosservanza di norme sostanziali e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo generico e quindi inammissibile

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Richiamato per identificare il Tribunale quale giudice competente al riesame della misura cautelare

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    La presunzione normativa circa il pericolo di recidiva/altezza del pericolo è stata ritenuta applicabile, integrata dal contesto mafioso e dalla professionalità dell'agire emersa nelle intercettazioni

  • art. 616 c.p.p.

    Invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • L. 8-8-1995 n. 332, art. 23, n. 1-ter

    Richiamata la trasmissione di copia di atti secondo la normativa sulle intercettazioni e sulle comunicazioni intercettate, come indicato nel fascicolo

  • disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Ordinanza dispone gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria secondo la disposizione richiamata

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari, i motivi devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o astratte sono spesso dichiarate inammissibili o inefficaci.
  • Quando il provvedimento di merito riporta trascrizioni di intercettazioni e indagini collegate, il difensore deve contestare direttamente e con riferimenti precisi tali risultanze probatorie per scalfire il quadro di gravità indiziaria.
  • In contesti mafiosi la valutazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio è rafforzata: la presunzione normativa (art. 275, comma 3 c.p.p.) si integra con elementi concreti quali l'organizzazione del gruppo e la "professionalità" nell'illecito.
  • La legittimità della motivazione del giudice delle misure cautelari non è sindacabile in Cassazione se priva di illogicità o contraddizioni e se sorretta da elementi indiziari concreti; si richiede dunque una censura precisa per ottenere l'annullamento.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione contro misure cautelari, è frequente l'applicazione dell'obbligo di rifondere le spese processuali a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).

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