Cassazione Penale, Sentenza n. 20449/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Coppola ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il suo riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 27/04/2021. L'indagato era accusato, nell'ambito dell'operazione "Dedalo", di associazione per delinquere di stampo mafioso e reati connessi (tra cui impiego di denaro di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorso per cassazione, assistito da difensore di fiducia, lamentava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza e errata applicazione degli artt. 416-bis, 648-ter e 512-bis c.p. e vizio di motivazione quanto al quadro di gravità indiziaria e all'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo generico e ai limiti dell'inammissibilità, rigettando il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non ha affrontato in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nell'ordinanza impugnata, evitando di contestare il contenuto delle intercettazioni e delle evidenze documentali riportate dal giudice di merito che documentavano la rilevanza della sua posizione nell'ambito dei clan citati e la provenienza del denaro. La motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari è stata ritenuta priva di illogicità o contradditorietà e insindacabile in sede di legittimità; è stata inoltre richiamata la presunzione normativa del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. nel contesto mafioso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Decisione emessa il 10 novembre 2021.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte ha ritenuto che, sulla base delle intercettazioni e di indagini collegate, sussistessero gravi indizi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (intraneità e agevolazione di clan mafiosi) rispetto alla posizione dell'indagato
art. 648-ter c.p.
Richiamato come norma relativa all'impiego di denaro o beni di provenienza illecita nell'ambito delle fattispecie contestate; la decisione ritiene il compendio indiziario idoneo a sostenere l'accusa
art. 512-bis c.p.
Individuato tra le fattispecie contestate in relazione all'attività delittuosa descritta nell'operazione "Dedalo"; la Corte non ha ritenuto fondata la censura difensiva sulla sua applicazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per i motivi di cassazione (inosservanza di norme sostanziali e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo generico e quindi inammissibile
art. 309, comma 7 c.p.p.
Richiamato per identificare il Tribunale quale giudice competente al riesame della misura cautelare
art. 275, comma 3 c.p.p.
La presunzione normativa circa il pericolo di recidiva/altezza del pericolo è stata ritenuta applicabile, integrata dal contesto mafioso e dalla professionalità dell'agire emersa nelle intercettazioni
art. 616 c.p.p.
Invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
L. 8-8-1995 n. 332, art. 23, n. 1-ter
Richiamata la trasmissione di copia di atti secondo la normativa sulle intercettazioni e sulle comunicazioni intercettate, come indicato nel fascicolo
disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Ordinanza dispone gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria secondo la disposizione richiamata
Massime di principio
- In sede di impugnazione di misure cautelari, i motivi devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o astratte sono spesso dichiarate inammissibili o inefficaci.
- Quando il provvedimento di merito riporta trascrizioni di intercettazioni e indagini collegate, il difensore deve contestare direttamente e con riferimenti precisi tali risultanze probatorie per scalfire il quadro di gravità indiziaria.
- In contesti mafiosi la valutazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio è rafforzata: la presunzione normativa (art. 275, comma 3 c.p.p.) si integra con elementi concreti quali l'organizzazione del gruppo e la "professionalità" nell'illecito.
- La legittimità della motivazione del giudice delle misure cautelari non è sindacabile in Cassazione se priva di illogicità o contraddizioni e se sorretta da elementi indiziari concreti; si richiede dunque una censura precisa per ottenere l'annullamento.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione contro misure cautelari, è frequente l'applicazione dell'obbligo di rifondere le spese processuali a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
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