Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28537/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato le condanne per ricettazione. Silvestri contestava l'omessa/probabile mancata notifica del verbale di contestazione della recidiva e la carenza di motivazione circa la natura sintomatica della recidiva; Matteini deduceva prescrizione nonostante l'applicazione degli aumenti per recidiva, eccezioni sulla configurabilità della ricettazione (insufficiente prova della provenienza illecita), incongruenze fra capo d'imputazione e verbale di sequestro e vizi di motivazione relativi alla recidiva; D'Elia contestava la mancanza di dolo e l'insufficienza della prova a riguardo, nonché la fondatezza della ricostruzione temporale dei fatti rispetto ai furti.

La decisione

Tutti e tre i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Motivazioni sintetiche: per Silvestri il motivo è ritenuto meramente esplorativo/dubitativo e non costituisce motivo di impugnazione, la nullità per mancata notifica non è stata dedotta in appello e le questioni relative alla recidiva non erano state devolute alla Corte d'appello; la questione costituzionale sull'art. 161 c.p. è stata ritenuta già risolta in giurisprudenza (la recidiva allunga i termini di prescrizione e non è incostituzionale); l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata. Per Matteini l'eccezione di prescrizione è infondata in ragione dell'applicazione della recidiva e degli atti interruttivi che portano il termine prescrizionale a venti anni; gli altri motivi costituiscono mera ripetizione di censure già esaminate e risolte in appello e dunque inammissibili in Cassazione per carenza dei requisiti di specificità. Per D'Elia: i motivi attaccano la valutazione di merito e propongono una diversa ricostruzione dei fatti; non emergono censure sindacabili in sede di legittimità. Per ciascun ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese e una sanzione alla cassa delle ammende di euro 3.000 per ciascuno in ragione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione all'incidenza della recidiva sugli effetti sanzionatori; la modifica dell'imputazione con riguardo alla recidiva può incidere sulla fattispecie accessoria e richiede valutazione circa la rilevanza per il nucleo essenziale del fatto.

  • art. 648 c.p.

    Norma che disciplina la ricettazione; la Corte ha ritenuto che la prova della provenienza illecita degli oggetti può essere desunta, tra l'altro, dalla mancanza dei codici identificativi sulle componenti, e ha giudicato adeguata la motivazione che ha portato alla condanna.

  • art. 161 c.p., comma secondo

    La Corte ha ribadito che la recidiva reiterata è circostanza aggravante a effetto speciale che allunga il tempo necessario alla prescrizione e non determina violazione degli artt. 3 o 111 Cost.; pertanto l'incidenza della recidiva sul termine prescrizionale è legittima.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 161 per il calcolo del tempo prescrizionale in presenza di recidiva e atti interruttivi; utilizzato per dimostrare l'inesistenza della prescrizione prospettata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione; la Corte ha disposto la declaratoria di inammissibilità ai sensi di tale articolo.

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Richiamati dai ricorrenti in relazione a presunte illogicità della motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute inammissibili o infondate ove costituivano mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiamato dalla Corte per sottolineare il requisito di specificità delle ragioni di fatto e di diritto richieste per il ricorso per cassazione; la mancata esposizione puntuale porta all'inammissibilità dei motivi che sono semplici ripetizioni di quelli d'appello.

  • art. 106 c.p., comma secondo

    Citando argomentazioni difensive, la decisione osserva che il giudice, nel valutare la recidiva, deve verificare la rilevanza della precedente condanna e l'eventuale applicazione della recidiva nel processo precedente, utilizzando il casellario giudiziale per le informazioni necessarie.

Massime di principio

  • Le questioni processuali riguardanti la notifica di verbali o modifiche dell'imputazione devono essere dedotte tempestivamente nel corso dei gradi di giudizio: eccezioni sollevate per la prima volta in Cassazione e non specificate in appello sono normalmente inammissibili.
  • La dichiarazione di nullità per omessa notifica del verbale che modifica l'imputazione è assoluta solo se l'elemento modificato incide sul nucleo essenziale del fatto e lede il diritto di difesa; altrimenti è relativa e va eccepita nei termini previsti dal processo.
  • Le censure che si risolvono nella richiesta di riconsiderare la valutazione probatoria del giudice di merito (diversa valutazione dei fatti, persuasività delle prove, credibilità dei testimoni) non sono normalmente sindacabili in Cassazione se la motivazione della corte di merito è congrua e non manifestamente illogica.
  • Le questioni di diritto già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità (es.: incidenza della recidiva sulla prescrizione ex art. 161 c.p.) difficilmente vengono ritenute fondate in Cassazione salvo mutamento radicale dell'orientamento giurisprudenziale o specifiche ragioni costituzionali non già decise.
  • Per contestare la prescrizione è necessario un calcolo preciso che tenga conto della pena edittale, delle aggravanti che aumentano i termini (es. recidiva) e degli eventuali atti interruttivi o sospensivi: eccezioni generiche senza computo credibile sono destinate a essere ritenute manifestamente infondate.
  • Ripetere in Cassazione i motivi già formulati e motivatamente respinti in appello senza fornire una critica specifica alla motivazione dell'organo di merito determina l'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p. e può esporre il ricorrente a condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.