Sentenza del 24/09/2019 n. 23684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di liquidazione relativo alle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l'acquisto di un terreno edificabile. La controversia riguardava il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. Dopo la sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale di Bari, la società ha proposto ricorso per cassazione, ma ha successivamente aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148 del 2017 e ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso e della mancata opposizione dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza riguarda le decisioni di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non l'estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
D.L. n. 148 del 2017, art. 1, convertito in L. n. 172 del 2017
La norma ha previsto una procedura di definizione agevolata alla quale la società ha aderito, determinando la rinuncia al ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato si applica alle pronunce di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica invece quando il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Cass., n. 25485 dell'8 marzo 2018
Il precedente è richiamato per confermare che l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non consegue alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata può rendere inutile la prosecuzione del giudizio e consentire al contribuente di rinunciare al ricorso.
- Se la rinuncia al ricorso è ritualmente effettuata e la controparte non si oppone, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare il merito della controversia.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di soccombenza nel merito e, in assenza di diversa decisione, può comportare la compensazione delle spese.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si conclude per estinzione derivante da rinuncia, poiché tale obbligo riguarda principalmente impugnazioni dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili.
- La definizione agevolata non costituisce necessariamente una vittoria processuale del contribuente: in questo caso ha chiuso la controversia senza una decisione della Cassazione sulla legittimità delle maggiori imposte.
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