Cassazione Penale, Sentenza n. 17451/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 12/12/2024 con cui la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per 1690 giorni di detenzione cautelare subiti da Di Bella in relazione al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva che i giudici avevano errato nel non distinguere i due diversi periodi di custodia (il primo unitamente a un decreto di fermo e un'ordinanza del G.I.P. poi annullata dal Tribunale del Riesame per assenza di gravi indizi; il secondo fondato su ordinanza ex art. 275, comma 1-bis c.p.p. adottata contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado poi annullata senza rinvio dalla Cassazione) e nel valutare la sua condotta come causa ostativa in modo unitario, senza accertare se l'annullamento delle misure fosse avvenuto sulla base degli stessi elementi già a disposizione del giudice della cautela o su elementi nuovi.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Ha censurato l'approccio metodologico della Corte della riparazione, che non ha distinto tra ingiustizia formale e sostanziale né verificato se l'annullamento delle misure fosse basato sugli stessi elementi in possesso del giudice cautelare (circostanza che impedirebbe l'operatività sinergica della presunta colpa grave). La Corte di Cassazione ha quindi ordinato di riesaminare la domanda di riparazione attenendosi ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione distinguendo l'ipotesi di ingiustizia sostanziale (assoluzione per non aver commesso il fatto ecc.) e l'ipotesi di ingiustizia formale (provvedimento cautelare emesso o manutenuto illegittimamente). La Corte ha richiamato che, nella forma formale, se l'annullamento della misura si fonda sugli stessi elementi già disponibili al giudice cautelare la condotta del detenuto non può essere ritenuta causa ostativa.
art. 416-bis cod. pen.
Reato associativo di tipo mafioso contestato al ricorrente; rilevante quale titolo originario della custodia cautelare.
art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen.
Consente l'emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare contestualmente alla pronuncia di condanna in primo grado; la Corte ha richiamato che, se la sentenza di condanna viene poi annullata senza rinvio, occorre verificare se gli elementi che giustificarono la misura erano gli stessi già esaminati in fase cautelare.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Norme che fissano le condizioni di applicabilità delle misure cautelari (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e limiti di pena). La Corte ha richiamato l'obbligo di accertare se tali condizioni siano mancate sin dall'origine.
art. 697 cod. pen. e art. 7 legge n.202/1991
Fatti e aggravanti relativi a specifiche imputazioni (detenzione munizioni e aggravante prevista dalla legge n.202/1991) usati nel corso del processo ma non decisive per la decisione di riparazione, se non per valutare il quadro indiziario.
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 "D'Ambrosio")
Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio
Principio secondo cui, nella verifica dell'ingiustizia formale, la condotta del ricorrente non può essere ritenuta causa ostativa se l'annullamento della misura è avvenuto sulla base degli stessi elementi già noti al giudice che emise la cautela; necessario accertare se l'annullamento si fondi su elementi nuovi o diversa qualificazione.
Massime di principio
- Distinguere sempre, nel giudizio di riparazione ex art. 314 c.p.p., tra ingiustizia sostanziale (assoluzione perché il fatto non sussiste, ecc.) e ingiustizia formale (provvedimento cautelare illegittimo sin dall'origine): i criteri valutativi e gli oneri probatori sono diversi.
- Nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale la Corte valuta ex ante se la condotta del detenuto abbia contribuito a creare una 'falsa apparenza' di gravità indiziaria (colpa grave o dolo) sulla base degli elementi disponibili all'epoca della cautela; in presenza di condotte eclatanti o macroscopiche il diritto alla riparazione può essere escluso.
- Nell'ipotesi di ingiustizia formale il giudice della riparazione deve verificare se l'annullamento della misura sia stato pronunciato sulla base degli stessi elementi già in possesso del giudice cautelare oppure su elementi nuovi o una diversa qualificazione: solo se emergono elementi nuovi la condotta del detenuto può concorrere come causa ostativa.
- Se la custodia è stata reiterata ex art. 275, comma 1-bis (a seguito di condanna) e la condanna viene poi annullata senza rinvio, il giudice della riparazione deve confrontare il materiale probatorio delle diverse fasi per stabilire se la seconda misura abbia avuto autonome ragioni o si sia basata sugli stessi elementi della prima.
- Per la difesa: in ricorsi ex art. 314 c.p.p. è fondamentale documentare e dimostrare che gli annullamenti delle misure si sono fondati sugli stessi elementi già disponibili al giudice cautelare; per la parte resistente: occorre dimostrare l'esistenza di elementi nuovi o una valutazione diversa giustificativa dell'annullamento.
- In ogni caso il giudice della riparazione deve motivare distintamente il trattamento dei diversi periodi di detenzione e spiegare se ha applicato i parametri dell'ingiustizia sostanziale o formale, con analisi puntuale degli elementi probatori di riferimento.
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