Cassazione Penale, Sentenza n. 18747/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva aumentato la pena nei confronti di Leto Antonio per reati commessi il 1 aprile 2014 a Prato: detenzione illegale di armi comuni da sparo (capo a), ricettazione di armi sottratte a furto (capo b), detenzione di armi clandestine (capo c), ricettazione delle armi clandestine (capo d) e detenzione di munizioni (capo e). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) nullità/inosservanza delle forme processuali per l'impugnazione del Procuratore Generale (appello tardivo e depositato via PEC non consentita), (2) errata applicazione dell'aggravante della recidiva, (3) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, (4) motivazione apodittica circa la quantificazione degli aumenti in continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero perché depositato in modalità non consentita (PEC) e tardivamente rispetto ai termini stabiliti dall'art. 583 cod. proc. pen. (all'epoca vigente), con conseguente annullamento senza rinvio della parte di sentenza favorevole all'appello della Procura. I restanti motivi proposti dall'imputato sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva, motivato il rifiuto delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti e i precedenti dell'imputato, e ha ritenuto adeguata la determinazione degli aumenti per continuazione. In definitiva la Corte ha annullato la sentenza di appello senza rinvio e ha riconfermato il trattamento sanzionatorio più favorevole statuìto dal giudice di primo grado per i capi a), c) e d) (unificati per continuazione e con applicazione della recidiva), determinando la pena complessiva più favorevole corrispondente a anni 3, mesi 2, giorni 20 di reclusione e 1.933 euro di multa, con la precisazione della parte di pena estinta per prescrizione riferita al capo relativo alle munizioni.
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di deposito degli atti in cancelleria; richiamata nel contesto della tassatività delle forme di impugnazione e della necessità che l'atto sia depositato correttamente presso l'ufficio competente.
art. 583 cod. proc. pen.
All'epoca imponeva forme tassative per la proposizione dell'appello del pubblico ministero (telegramma o raccomandata alla cancelleria del giudice) escludendo l'uso del deposito via PEC come modalità sostitutiva; la Corte l'ha interpretata rigidamente come inderogabile.
art. 585 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle norme processuali sulle impugnazioni e termini; usato nella censura relativa alla correttezza delle forme e dei termini di impugnazione.
art. 16-bis legge 17 dicembre 2012, n. 221
Stabilisce che la PEC ha valore legale equiparato alla raccomandata per notificazioni e comunicazioni effettuate a cura della cancelleria; la Corte ha ritenuto che ciò non autorizzasse il Pubblico Ministero a depositare l'atto di appello mediante PEC in luogo delle forme previste dall'art. 583.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte territoriale aveva applicato l'aumento per recidiva ritenendo l'imputato connotato da aumentata pericolosità anche per precedenti e per il carattere dei reati commessi; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato le attenuanti in considerazione della gravità dei fatti, dei precedenti e della mancata collaborazione/resipiscenza, motivazione ritenuta non manifestamente illogica dalla Cassazione.
art. 81 cod. pen.
Regola la continuazione tra reati e gli aumenti di pena; la Corte territoriale ha quantificato gli aumenti per continuazione e la Cassazione ha ritenuto motivata, anche per relationem richiamando la decisione di primo grado e le istanze accolte dall'appello del difensore.
art. 697 cod. pen.
Norma relativa alla detenzione di munizioni; la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alle munizioni (capo e) e la Cassazione ha confermato la prescrizione relativa a quella posizione.
Massime di principio
- Le forme e i termini prescritti per le impugnazioni del pubblico ministero sono tassativi: il mancato rispetto della modalità prevista dalla legge (all'epoca art. 583 cod. proc. pen.) rende l'impugnazione inammissibile anche se il deposito avviene tramite PEC.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero comporta l'annullamento degli effetti favorevoli decorrenti da quell'appello (es. aggravamenti della pena ottenuti con la sua impugnazione).
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione in ordine alla pericolosità e ai precedenti dell'imputato; se il giudice di merito ha adeguatamente richiamato elementi indicativi di aumentata capacità a delinquere, la Cassazione difficilmente rivede la valutazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva la decisione richiamando la gravità dei fatti, i precedenti e l'assenza di segni di resipiscenza o collaborazione; non è necessario che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole.
- La quantificazione degli aumenti per continuazione deve esser motivata, ma il richiamo de relato a valutazioni di primo grado o all'accoglimento di specifici motivi di appello può risultare sufficiente quando produca una diminuzione della pena rispetto al primo grado.
- La prescrizione estingue i singoli reati anche se altri capi permangono; la sua declaratoria deve essere rilevata e può incidere sulla composizione finale della pena complessiva.
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