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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34469/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rivendicazione proposta da un avvocato, in proprio, per ottenere l'accertamento della proprietà di un complesso immobiliare composto da una chiesa e da un conservatorio, situato nel territorio del comune convenuto, oltre al risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata respinta; la corte d'appello aveva poi confermato il rigetto, rilevando che un precedente giudicato riguardava solo la chiesa e non anche il conservatorio, che non vi erano elementi idonei a dimostrare che il conservatorio fosse stato edificato su suolo di proprietà dell'attore o che fosse pertinenza della chiesa, e che il ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio nella revindica. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto quattro censure: (1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per asserita mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del conservatorio, che sarebbe stato litisconsorte necessario; (2) violazione degli artt. 948, 2943, 2946 c.c., degli artt. 167, 416 e 324 c.p.c., e omessa interpretazione di giudicati esterni, sostenendo che il comune fosse rimasto inerte oltre il termine decennale e che il giudicato dovesse essere letto nel senso di imporre obblighi adempiuti o risarcibili; (3) omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., delle conseguenze della rivendica, della pretesa sdemanializzazione tacita, del regime delle pertinenze e delle trascrizioni; (4) omesso esame di fatti decisivi, sempre ex art. 360 n. 5 c.p.c., e sostenendo che l'impossibilità di condannare il comune a un facere non esonerasse l'ente dall'adempiere ai propri obblighi e che il diritto riconosciuto dal giudicato avrebbe potuto trasformarsi in risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata non aveva affermato la natura di litisconsorte necessario del conservatorio, ma aveva invece escluso che vi fosse una vera integrazione del contraddittorio, trattandosi semmai di un problema di legittimazione; il motivo non si confrontava con tale ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per aspecificità, osservando che il ricorrente non aveva trascritto gli atti richiamati né indicato con precisione le norme violate e il contenuto della pretesa violazione; inoltre le doglianze tendevano a contestare la ricostruzione dei fatti e non l'erronea interpretazione delle norme. Ha poi ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, perché la decisione di merito integrava una doppia conforme e, quindi, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile senza dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due sentenze; in ogni caso, le censure si risolvevano in una critica alla valutazione del materiale probatorio e alla ricostruzione fattuale, attività riservate al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti processuali connessi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La deduzione sulla necessità di integrazione del contraddittorio è stata ritenuta inconferente, poiché la sentenza di merito non aveva qualificato il conservatorio come litisconsorte necessario.

  • art. 269 c.p.c.

    Il richiamo al terzo chiamato in causa è stato letto dalla corte di merito come uso irrituale dello strumento della chiamata del terzo, non come integrazione del contraddittorio.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione del giudizio è stata esclusa per mancanza di un vero nesso di pregiudizialità-dipendenza rispetto ad altro giudizio.

  • art. 948 c.c.

    La rivendica richiede la prova della proprietà; la corte ha ritenuto che tale onere non fosse stato assolto con riguardo al conservatorio.

  • art. 2943 c.c.

    Il ricorrente l'ha invocato in relazione all'interruzione/prescrizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2946 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente come termine decennale, ma senza adeguata specificazione e senza incidere sulla ratio della decisione.

  • art. 167 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, ma senza un'adeguata correlazione con le rationes decidendi.

  • art. 416 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza specifico confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato, ma la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede una critica all'erronea ricognizione della norma astratta, non una contestazione della ricostruzione dei fatti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di riesaminare il merito o le prove.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità del ricorso impone di indicare con precisione le norme violate e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale presidio dell'onere di indicazione degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del consigliere delegato e la definizione accelerata non determinano incompatibilità del relatore o del presidente nel collegio giudicante.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna al pagamento di ulteriori somme a favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta e si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non può risolversi in una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Chi deduce il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non essendo sufficiente lamentare l'omessa valutazione di elementi istruttori o sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
  • Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve provare in modo rigoroso la proprietà del bene rivendicato; la mera allegazione di un collegamento materiale o architettonico con altro bene non basta a dimostrare una unicità giuridica del complesso.
  • La qualificazione di un terzo come litisconsorte necessario richiede un effettivo presupposto di inscindibilità della decisione; in difetto, la questione attiene piuttosto alla legittimazione o alla corretta instaurazione del contraddittorio.
  • Nel ricorso per cassazione che richiami atti o documenti, l'onere di specificità impone la loro puntuale trascrizione o localizzazione e l'indicazione del contenuto precettivo rilevante, senza demandare alla Corte un'attività esplorativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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