Sentenza n. 893/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, -del provvedimento prot. n. 2708 del 08.03.2024, reso dal Dirigente p.t. del IV Settore Urbanistica- Edilizia Privata - Territorio - Igiene Urbana - Sportello Unico Attività Produttive, del Comune di Specchia; -di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: -del provvedimento prot. n. 1884 del 15.02.2024 reso ex art. 10 bis L. n. 241/1990 dal Dirigente p.t. del IV Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Territorio - Igiene Urbana - Sportello Unico Attività Produttive, del Comune di Specchia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a un fabbricato ad uso civile abitazione, nonché il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria edilizia relativo a un fabbricato residenziale realizzato su un terreno classificato dal PRG come zona C6, ossia zona ad espansione rada, sottoposta a vincolo paesaggistico quale area di rispetto delle componenti culturali e insediative connessa alla presenza della Chiesa di Santa Eufemia. Hanno dedotto: erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 76 e 83 delle NTA del PPTR; ulteriore erronea presupposizione in diritto, violazione dell’art. 91 del PPTR e del principio del giusto procedimento. In particolare, hanno contestato che il Comune avesse applicato al terreno la disciplina delle misure di salvaguardia prevista per le aree ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale, sebbene il lotto fosse classificato come zona C6 ad espansione rada e non come zona agricola o rurale. Hanno inoltre lamentato l’assenza degli atti e dei pareri dell’organo competente alla valutazione della compatibilità paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esaminati e ha annullato il diniego di sanatoria. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che dal provvedimento non emergevano né le ragioni né l’iter procedimentale posti a fondamento del diniego. In particolare, l’amministrazione non aveva indicato i dati e gli elementi fattuali in base ai quali aveva esteso al terreno, classificato dal PRG come zona C6 ad espansione rada, la disciplina delle misure di salvaguardia dell’art. 82 delle NTA del PPTR riferita alle aree a destinazione rurale. Sono state ritenute fondate anche le censure relative al procedimento di compatibilità paesaggistica, poiché agli atti mancavano i pareri dell’organo competente a esprimere le valutazioni paesaggistiche. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’annullamento non ha comportato il riconoscimento del diritto alla sanatoria: il Comune conserva il potere di riesaminare l’istanza e di adottare un nuovo provvedimento, emendato dai vizi procedimentali rilevati. Le spese sono state dichiarate irripetibili, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve esplicitare le ragioni e gli elementi istruttori posti a fondamento del diniego; la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta insufficiente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti presupposti impugnati, ma la decisione non sviluppa una specifica statuizione autonoma sulla sua legittimità.
art. 82 NTA del PPTR
La disciplina delle misure di salvaguardia riferita alle aree ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale non può essere applicata a un terreno classificato come zona C6 ad espansione rada senza una specifica motivazione fondata su dati ed elementi fattuali.
art. 76 NTA del PPTR
La disposizione è richiamata tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non ne espone una distinta interpretazione.
art. 83 NTA del PPTR
La disposizione è richiamata tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non ne espone una distinta interpretazione.
art. 91 PPTR
Il richiamo al procedimento di compatibilità paesaggistica è stato ritenuto rilevante, poiché mancavano agli atti i pareri dell’organo competente per le valutazioni paesaggistiche.
art. 36 NTA del PRG vigente
parte del territorio adiacente alle zone di completamento parzialmente urbanizzate costituite prevalentemente da tipologie a villino con destinazione residenziale
La classificazione C6 del terreno come zona ad espansione rada è stata valorizzata dal TAR per escludere, in assenza di adeguata motivazione, l’automatica riconduzione del lotto alle zone rurali cui si riferisce la disciplina di salvaguardia applicata dal Comune.
Massime di principio
- Il diniego di una sanatoria edilizia deve indicare in modo comprensibile le ragioni, l’iter procedimentale e gli elementi fattuali e normativi che conducono all’esito negativo; l’omessa esplicitazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e di motivazione.
- Quando l’amministrazione applica una disciplina paesaggistica o urbanistica riferita a una specifica categoria di zone territoriali omogenee, deve dimostrare e motivare la riconducibilità concreta dell’area interessata a quella categoria; non è sufficiente il mero richiamo alla disciplina sovraordinata.
- La classificazione urbanistica di un terreno operata dallo strumento generale deve essere considerata nell’istruttoria sul titolo edilizio in sanatoria e non può essere superata mediante l’applicazione automatica di una disciplina riferita a una diversa destinazione di zona.
- Nel procedimento relativo a un intervento edilizio soggetto a valutazioni paesaggistiche, l’amministrazione deve acquisire e considerare i pareri dell’organo competente; la loro mancanza impedisce di ritenere adeguatamente istruito e motivato il diniego.
- L’annullamento giurisdizionale di un diniego di sanatoria per vizi di istruttoria e motivazione non determina automaticamente il rilascio del titolo edilizio, ma lascia salva la riedizione del potere amministrativo nel rispetto dei rilievi conformativi della sentenza.
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