Cassazione Civile, Ordinanza n. 33313/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i residenti nelle zone colpite dal sisma del dicembre 1990 ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva però negato il rimborso, ritenendo che la contribuente, titolare di partita IVA e percettrice di redditi di partecipazione equiparati a redditi d'impresa, non avesse dimostrato i presupposti per beneficiare del regime derogatorio de minimis. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi di nullità/violazione di legge: 1) violazione degli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR qualificato come tardivo il deposito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonostante essa fosse stata già inviata all'Agenzia entro il termine; 2) violazione dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere ritenuto applicabile il termine di decadenza al deposito di una dichiarazione sostitutiva, che secondo la ricorrente non sarebbe un 'documento' ai fini della norma processuale tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di aiuti di Stato per calamità naturali, il contribuente che invoca il beneficio è onerato di provare che l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel periodo rilevante non superi la soglia prevista dal regolamento de minimis. Ha poi ritenuto corretta la decisione della CTR nel considerare tardivo il deposito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 è perentorio anche in appello per effetto del richiamo dell'art. 61 dello stesso decreto. La comunicazione telematica inviata all'Agenzia delle entrate non è stata reputata idonea a sanare la tardività, perché estranea al processo. È stato inoltre ribadito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è un documento processualmente depositabile ai sensi dell'art. 32 cit., sicché la sua produzione tardiva comporta decadenza. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e disposto anche il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
norma invocata per il rimborso del 90% di IRPEF e ILOR in favore dei residenti nelle zone colpite dal sisma del dicembre 1990
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
stabilisce il termine per il deposito dei documenti nel processo tributario; la Corte lo considera perentorio e soggetto a decadenza
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
estende al giudizio di appello le norme del giudizio di primo grado, incluso il termine per il deposito documentale
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per dedotta violazione di norme processuali
art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000
regola formazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualificata come atto su fatti o qualità a diretta conoscenza dell'interessato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
regolamento c.d. de minimis
il beneficio è subordinato alla prova che il totale degli aiuti pubblici ricevuti nel periodo rilevante non superi la soglia prevista dal regolamento
Massime di principio
- In materia di aiuti di Stato riconosciuti per calamità naturali, il giudice deve verificare la compatibilità del beneficio individuale con il regime de minimis applicabile e grava sul contribuente l'onere di provare il rispetto del relativo limite quantitativo.
- Nel processo tributario il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito dei documenti, previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 e richiamato anche in appello, ha natura perentoria e la sua violazione comporta decadenza.
- La trasmissione di un documento alla controparte o all'amministrazione fuori dal processo non equivale a deposito processuale e non sana la tardività della produzione documentale.
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è un documento utilizzabile nel processo tributario mediante deposito ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992; se prodotta oltre il termine perentorio, non può essere valutata dal giudice.
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