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Sentenza

Sentenza n. 1690/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione - della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente presso il Nucleo Carabinieri Forestale di -OMISSIS- (-OMISSIS-); - di ogni atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento d’ufficio o a domanda verso una sede diversa da quella richiesta e successivo diniego dell’istanza di riesame

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, a seguito di un’istanza di trasferimento definitivo formulata ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri e fondata sulle tutele della l. n. 104/1992, le era stato concesso il trasferimento presso una sede diversa da quella richiesta e meno vicina al comune di residenza, nonché la successiva nota con cui l’Amministrazione aveva respinto l’istanza di riesame e confermato il trasferimento. Il ricorso era diretto anche contro gli atti presupposti, preparatori, istruttori, connessi e consequenziali. Nel corso della camera di consiglio il Tribunale ha rilevato d’ufficio possibili profili di irricevibilità e inammissibilità: in particolare, la natura meramente confermativa della nota di riesame e la tardività dell’impugnazione del provvedimento originario.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ha ritenuto che la nota di riesame fosse un atto meramente confermativo, poiché l’Amministrazione, senza svolgere una nuova istruttoria, senza rivalutare gli interessi coinvolti e senza esaminare nuovamente gli elementi di fatto e di diritto, si era limitata a ribadire il precedente trasferimento. Tale nota, priva di autonoma lesività, non era quindi autonomamente impugnabile e la relativa impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Il provvedimento originario, invece, era lesivo ed era stato notificato il 24 marzo 2026; poiché il ricorso era stato notificato il 23 giugno 2026, l’impugnazione è stata ritenuta tardiva rispetto al termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a. e dichiarata irricevibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’attività difensiva concretamente svolta dalle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri

    La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di trasferimento definitivo presentata dalla militare.

  • l. n. 104/1992

    La ricorrente ha invocato le tutele previste dalla legge per prestare assistenza a un familiare con handicap in situazione di gravità; la sentenza non esamina nel merito la fondatezza di tale pretesa.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per impugnare il provvedimento lesivo decorre dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto; la notificazione del ricorso oltre tale termine comporta l’irricevibilità.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti nella camera di consiglio cautelare.

  • art. 73, comma 3 c.p.a.

    È stato utilizzato per comunicare alle parti i possibili profili di irricevibilità e inammissibilità rilevati d’ufficio.

Massime di principio

  • Un atto successivo è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando l’amministrazione si limita a ribadire il precedente provvedimento senza svolgere una nuova istruttoria, senza rivalutare gli interessi coinvolti e senza un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie.
  • La natura meramente confermativa dell’atto di riesame comporta che l’eventuale lesione debba essere imputata esclusivamente al provvedimento originario, il cui termine di impugnazione non viene riaperto dalla successiva nota confermativa.
  • L’impugnazione del provvedimento lesivo oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a. è irricevibile, anche se il ricorrente abbia previamente o successivamente sollecitato l’amministrazione a riesaminare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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