Sentenza n. 3379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego prefettizio della concessione della cittadinanza italiana per ritenuta pericolosità sociale derivante da precedenti condanne per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il diniego della cittadinanza italiana. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 e dei principi in materia di cittadinanza; l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 della legge n. 91/1992; infine, ha sostenuto la sussistenza dei requisiti per la concessione. In particolare, ha lamentato che il preavviso di rigetto e il diniego finale si fossero limitati a richiamare due precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, senza comparare tali elementi con quelli favorevoli, costituiti dall'integrazione sociale e dalla presenza di moglie e figli cittadini italiani. Ha inoltre rappresentato di avere presentato un'istanza di riabilitazione. Il TAR aveva anche rilevato, in via incidentale, una possibile sopravvenuta carenza di interesse per il mancato svolgimento di attività difensiva dopo la fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, sebbene con diversa motivazione. Ha escluso che il mero mancato svolgimento di attività difensiva per circa quattro anni dopo la fase cautelare potesse fondare una sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che tale conclusione non era sorretta dalla disciplina processuale e che il TAR non aveva comunque pronunciato l'improcedibilità. Ha inoltre ritenuto non condivisibile la motivazione del TAR nella parte in cui aveva considerato adeguata l'istruttoria e la motivazione dell'amministrazione: il preavviso di rigetto e il diniego si limitavano infatti al riferimento ai reati, senza una comparazione con gli elementi favorevoli allegati dal richiedente. L'ampia discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non esclude il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'esercizio del potere e sull'eventuale eccesso di potere. Tuttavia, l'appello è stato respinto perché il precedente penale relativo alla sentenza del Tribunale di Modena dell'8 maggio 1998 costituiva, alla data del diniego, un autonomo e dirimente elemento ostativo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/1992, trattandosi di condanna per delitto non colposo con pena edittale non inferiore a tre anni. La mera presentazione dell'istanza di riabilitazione non aveva eliminato l'efficacia ostativa del precedente al momento dell'adozione del provvedimento. Gli ulteriori elementi dedotti dall'appellante risultavano quindi recessivi. Il Collegio ha precisato che resta possibile presentare una nuova domanda dopo l'eventuale riabilitazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Richiamato quale disposizione relativa alla concessione della cittadinanza italiana e ai presupposti valutabili dall'amministrazione.
art. 6 l. 91/1992
La condanna per delitto non colposo con pena edittale non inferiore a tre anni costituisce elemento ostativo alla concessione della cittadinanza; nel caso concreto il precedente del 1998 era dirimente alla data del diniego.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Individua il titolo del reato relativo a detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti oggetto di una delle condanne richiamate nel provvedimento.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra i motivi d'appello relativi al difetto di motivazione del diniego.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato tra i motivi d'appello relativi alle garanzie partecipative del procedimento.
art. 445, comma 2, c.p.p.
Richiamato dall'appellante in relazione agli effetti premiali della riabilitazione; la sola presentazione dell'istanza di riabilitazione non aveva però eliminato l'efficacia ostativa del precedente alla data del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di concessione della cittadinanza italiana, l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione dei presupposti non esclude il sindacato giurisdizionale sulla conformità dell'esercizio del potere ai parametri normativi e sull'eventuale eccesso di potere.
- Il diniego di cittadinanza fondato su precedenti penali deve esporre un'istruttoria e una motivazione adeguate, comprendenti, ove dedotti o risultanti dagli atti, la comparazione tra gli elementi di pericolosità e quelli favorevoli all'integrazione del richiedente.
- La condanna per delitto non colposo con pena edittale non inferiore a tre anni costituisce, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/1992, un autonomo elemento ostativo alla concessione della cittadinanza italiana, sufficiente a sorreggere il diniego quando sussistente alla data del provvedimento.
- La mera presentazione di un'istanza di riabilitazione non elimina, prima della sua definizione, l'efficacia ostativa della condanna ai fini della valutazione della domanda di cittadinanza.
- Il mero mancato svolgimento di attività difensiva per un periodo successivo alla fase cautelare non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in assenza di una specifica base nella disciplina processuale e di una concreta sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione del giudizio.
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