Sentenza n. 213/2026 - Latina, Sezione 1
per A) l’annullamento: 1) della nota municipale prot. n. 63433 del 17 novembre 2016, recante richiesta di integrazione documentale per la definizione dell’istanza di sanatoria edilizia allibrata al prot. n. 8862, prat. n. 489/S, del 22 marzo 1986; 2) della nota municipale prot. n. 46922 del 18 agosto 2015, recante richiesta di integrazione documentale per la definizione della suddetta istanza del 22 marzo 1986 e dell’istanza di rideterminazione ex art. 39, comma 10-bis, l. 23 dicembre 1994 n. 724, assunta al prot. n. 9545 del 10 marzo 1995; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; B) l’accertamento del silenzio-assenso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali recanti richieste di integrazione documentale relative a un’istanza di sanatoria edilizia e a una richiesta di rideterminazione del contributo di concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le note comunali del 18 agosto 2015 e del 17 novembre 2016, con cui l’amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali per definire un’istanza di sanatoria edilizia presentata nel 1986 e una successiva istanza di rideterminazione ai sensi dell’art. 39, comma 10-bis, l. 23 dicembre 1994, n. 724. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha riconosciuto l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla pratica di condono, depositando la relativa nota. La ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto che la controversia fosse venuta meno perché l’amministrazione aveva spontaneamente riconosciuto le ragioni della ricorrente, compresa la formazione per silentium del provvedimento di sanatoria. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente le spese, conformemente alla concorde richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 39, comma 10-bis, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di rideterminazione connessa alla pratica di sanatoria edilizia; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta spontanea che riconosce integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e rende concretamente inutile la prosecuzione della controversia.
- Il riconoscimento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda amministrativa controversa può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione e sulla correlata domanda di accertamento, ove la parte ricorrente concordi sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate quando tale regolazione sia oggetto di concorde richiesta delle parti.
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