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Sentenza

Sentenza n. 5789/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma n 2493/2025 del 14.07.2025 – Rg 3053/2024.

Giustizia amministrativa202600894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2493/2025, indicata quale titolo per l'ottemperanza, nonché sentenza del Tribunale di Roma n. 10516/2024 nella parte relativa all'attribuzione di euro 500,00 tramite Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2019/2020

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2493/2025, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 10516/2024 limitatamente al capo sulle spese di lite. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto all'obbligo di attribuire l'importo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2019/2020, obbligo asseritamente sancito dalla sentenza di primo grado e confermato dalla Corte d'Appello. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., profili di inammissibilità: il titolo azionato per l'ottemperanza non era stato notificato nelle forme di legge e non era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Inoltre, la sentenza d'appello aveva avuto ad oggetto soltanto le spese di giudizio, mentre la spettanza della Carta del docente era stata decisa esclusivamente dal Tribunale di Roma; il ricorso, peraltro, era stato instaurato per ottenere l'attribuzione dell'importo di euro 500,00, senza dedurre la questione delle spese, estranea al thema decidendum.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso l'applicabilità del principio dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, poiché la Corte d'Appello era stata investita soltanto della questione relativa alle spese e non del merito della pretesa alla Carta del docente. Pertanto, il titolo rilevante per l'esecuzione dell'obbligo di attribuire l'importo di euro 500,00 era la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma. Poiché tale sentenza non era stata notificata nelle forme di legge, non era iniziato a decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, con conseguente inammissibilità della domanda di ottemperanza. Il TAR ha inoltre osservato che la questione delle spese, oggetto dell'appello civile, non era stata dedotta nel presente giudizio. Le spese sono state compensate, tenuto conto della costituzione soltanto formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dalla ricorrente per chiedere l'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti i profili di inammissibilità rilevati d'ufficio prima della decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo nelle forme di legge, prima della proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; la mancata notificazione impedisce il decorso del termine e rende inammissibile l'ottemperanza.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. n. 107/2015

    È la base normativa della Carta elettronica del docente e dell'importo di euro 500,00 oggetto della pretesa sostanziale, ma il TAR non ne ha deciso nel merito la spettanza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello ha ad oggetto esclusivamente le spese di lite e non investe il merito della controversia, il titolo esecutivo relativo all'obbligazione sostanziale resta la sentenza di primo grado; non opera, con riferimento a tale obbligazione, l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello.
  • Nel giudizio di ottemperanza concernente un'obbligazione pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, la mancata notificazione del titolo esecutivo nelle forme di legge impedisce il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e determina l'inammissibilità dell'azione proposta prima del suo decorso.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza deve corrispondere al contenuto precettivo del titolo giudiziale azionato e alle domande effettivamente formulate: una questione relativa alle spese di lite, se non dedotta nel ricorso, resta estranea al thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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