Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -della Determina Dirigenziale n. 17361 adottata in data 18.11.2025, notificata in data 19.11.2025, con la quale il dirigente p.t. della Ripartizione Patrimonio ha dichiarato la decadenza della concessione (giusta Determina Dirigenziale n. 2018/120/00789 del 17.10.2018) in suo favore ed ordinato la rimozione del chiosco ubicato in Bari alla Piazza Risorgimento nonché la messa in pristino dello stato dei luoghi; -della nota prot. n. 343408 del 06.10.2025 a firma del Settore Polizia Annonaria; -della Ordinanza Dirigenziale n. 2025/01205 in data 08.04.2025; -della Ordinanza n. 2025/02813 del 24.09.2025; -del verbale di accertamento e contestazione n. SC/497001360780 del 10.02.2025 a firma della Ripartizione Polizia Locale; -del verbale di accertamento e contestazione n. SC/497001102085 dello 02.03.2025; -del verbale di accertamento e contestazione n. AM/039000397138 del 22.08.2025; -della nota prot. n. 361780 del 20.10.25 con cui si comunicava l'avvio del procedimento di decadenza dal titolo concessorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n.241/1990; -ove occorra nei limiti dell'interesse qui fatto valere, del Regolamento del Comune di Bari delle occupazioni di suolo Pubblico approvato con Delibera del C.C. n. 128/2021; -di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i I motivi aggiunti depositati in data 11.02.2026: -del verbale di chiusura coattiva con apposizione sigilli redatto in data 08.01.2026; -del Verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo n. AM/039000356605, redatto in data 11.12.2025, notificato in data 17.12.2025; - ove occorra nei limiti dell’interesse qui fatto valere, della D.D. n. 1416/2025 recante la proroga disposta dall’Amministrazione, a favore degli operatori per l’occupazione di chioschi/edicole sino al 31.12.2026; - ove occorra nei limiti dell’interesse qui fatto valere, del Regolamento del Comune di Bari delle occupazioni di suolo Pubblico approvato con Delibera del C.C. n. 128/2021; e per l’accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere la disponibilità del chiosco chiuso con verbale datato 08.01.2026; -del diritto del ricorrente a mantenere ferma, la concessione, già ottenuta tramite Determina Dirigenziale n. 2018/120/00789 del 17.10.2018 e successiva proroga, avanzata alla Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, in data 20.12.2025, giusta Determina Dirigenziale del Comune di Bari n. 1416/2025; -del diritto al risarcimento dei danni, ingiustamente patiti e patiendi che verranno meglio quantificati in corso di causa. Per quanto riguarda i II motivi aggiunti depositati il 25.03.2026: -della nota prot. n. 0104011.U del 18.03.2026, con la quale la Ripartizione Patrimonio in riscontro alla istanza di revoca in autotutela presentata dal ricorrente in data 27.02.2026, ha comunicato di confermare l’ordine di rimozione del chiosco, di cui alla diffida del 26.02.2026; - della diffida prot. n. 0075249 U, datata 26.02.2026 con la quale il Comune di Bari – Ripartizione Patrimonio – Settore Gestione Patrimonio ed Inventari ha intimato la rimozione del chiosco ubicato in Bari alla Piazza Risorgimento, angolo via Barletta, entro 10 gg dal ricevimento della presente; - ove occorra nei limiti dell’interesse qui fatto valere, della D.D. n. 1416/2025 recante la proroga disposta dall’Amministrazione, a favore di altri operatori per l’occupazione di chioschi/edicole sino al 31.12.2026; -ove occorra nei limiti dell’interesse qui fatto valere, del Regolamento del Comune di Bari delle occupazioni di suolo Pubblico approvato con Delibera del C.C. n. 128/2021; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato, per l’accertamento -del diritto del ricorrente a mantenere ferma, la concessione, già ottenuta tramite Determina Dirigenziale n. 2018/120/00789 del 17.102018 e successiva proroga, avanzata alla Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, in data 20.12.2025, giusta Determina Dirigenziale del Comune di Bari n. 1416/2025; -più specificatamente, del diritto del ricorrente ad ottenere il pieno riconoscimento della proroga, procedimento semplificato legittimato dal Comune di Bari con Determina Dirigenziale n. 1416/2025, ed azionata dal ricorrente con deposito di apposita istanza, in data 20.12.2025, nella vigenza degli effetti del Decreto Cautelare Monocratico n. 424/25 su cui mai l’Amministrazione ha espresso formale ed evidente provvedimento contrario al suo accoglimento e/o accettazione; -del diritto del ricorrente ad ottenere la disponibilità del chiosco; -del diritto del ricorrente a non rimuovere, per l’effetto dei diritti innanzi riconosciuti, il chiosco; -del diritto al risarcimento dei danni, ingiustamente patiti e patiendi che verranno meglio quantificati in corso di causa.

Giustizia amministrativa202501954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico, chiusura coattiva e ordine di rimozione del chiosco, nonché diniego di ritiro in autotutela della diffida alla rimozione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di una concessione comunale per l’occupazione di suolo pubblico mediante un chiosco, ha impugnato la determina dirigenziale con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dalla concessione per plurime e reiterate violazioni delle relative prescrizioni, accertate mediante verbali della polizia locale e altri atti amministrativi. Sono stati inoltre impugnati il verbale di chiusura coattiva, la diffida alla rimozione del chiosco e la nota con cui il Comune ha respinto l’istanza di revoca in autotutela della diffida. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla disponibilità del chiosco, alla prosecuzione della concessione e alla proroga del titolo, sostenendo altresì l’illegittimità del mancato riconoscimento della proroga concessa ad altri operatori e chiedendo il risarcimento dei danni. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio le singole censure di legittimità articolate, ma evidenzia che nessuna specifica impugnazione è stata proposta contro la determina di proroga concessa ad altri operatori né contro il mancato riscontro all’istanza di prosecuzione presentata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In primo luogo, ha rilevato che la concessione era incontestatamente scaduta il 31 dicembre 2025 e che tale scadenza, autonoma rispetto alla dichiarazione di decadenza, comportava comunque l’obbligo di rimuovere il chiosco; l’impugnazione degli atti non era quindi idonea, allo stato, a elidere tale obbligo. In secondo luogo, ha considerato documentalmente comprovata la costante e reiterata inosservanza delle condizioni concessorie, ritenendo verosimilmente corretto l’operato comunale di dichiarazione della decadenza e plausibile l’assenza dei presupposti per una proroga, in ragione dell’inaffidabilità del concessionario. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, individuati dal Collegio nella sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • La scadenza del titolo concessorio determina autonomamente l’obbligo di cessare l’occupazione e rimuovere il manufatto o l’impianto insistente sul suolo pubblico; la mera impugnazione degli atti relativi alla decadenza non elimina tale obbligo quando la scadenza sia incontestata.
  • La reiterata e documentata violazione delle prescrizioni di una concessione di suolo pubblico può fondare, in sede cautelare, una valutazione di plausibile legittimità della decadenza e di inaffidabilità del concessionario, tale da escludere il fumus boni iuris di una domanda diretta alla prosecuzione o proroga del rapporto.
  • La tutela cautelare richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti conduce al rigetto dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutotutelaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.