Sentenza del 16/04/2018 n. 1707 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Valore delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Efficacia dichiarativa retroattiva al momento di entrata in vigore della normativa interpretata. Termine per richiedere il rimborso, ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 602/73.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 per chiedere il rimborso di una somma pagata in applicazione di una normativa successivamente ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il ricorrente sostiene che la pronuncia della Corte di Giustizia, avendo efficacia dichiarativa e retroattiva, renda illegittimo il pagamento sin dall'entrata in vigore della norma interpretata e che il termine per il rimborso debba essere valutato secondo tale principio.
La decisione
La sentenza afferma che le pronunce della Corte di Giustizia rese in sede di rinvio pregiudiziale hanno efficacia dichiarativa e retroagiscono al momento di entrata in vigore della normativa interpretata. Tuttavia, il diritto al rimborso deve essere esercitato entro il termine decorrente dalla data del versamento, non dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia. Il diritto eurounitario può incidere sui rapporti ancora pendenti, salvo che il rapporto sia ormai esaurito per effetto di un giudicato o di altro evento consolidante previsto dall'ordinamento. Pertanto, la richiesta di rimborso tardiva non può essere riaperta per il solo fatto che l'incompatibilità con il diritto dell'Unione sia stata accertata successivamente.
Norme richiamate
Termine per la richiesta di rimborso delle somme versate.
Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento della somma e non dalla data della successiva sentenza della Corte di Giustizia che abbia dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa applicata.
Diritto dell'Unione europea e pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Le pronunce rese a seguito di rinvio pregiudiziale hanno efficacia dichiarativa e retroagiscono al momento di entrata in vigore della normativa interpretata.
L'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia chiarisce il significato del diritto eurounitario sin dall'origine. Essa può quindi essere applicata ai rapporti giuridici ancora pendenti, ma non consente di superare termini decadenziali già maturati né rapporti definitivamente consolidati per giudicato o altro evento previsto dall'ordinamento nazionale.
Massime di principio
- Una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia normalmente chiarisce retroattivamente il significato della norma europea, ma non fa automaticamente decorrere da quella data i termini processuali o amministrativi nazionali.
- Per domandare il rimborso di un tributo o di una somma indebitamente versata, occorre verificare il termine previsto dalla disciplina nazionale applicabile, che può decorrere dal pagamento e non dalla successiva pronuncia europea.
- La successiva dichiarazione di incompatibilità della normativa interna con il diritto dell'Unione non riapre, di regola, rapporti ormai esauriti o richieste di rimborso divenute tardive.
- L'efficacia retroattiva dell'interpretazione europea opera sui rapporti ancora pendenti, salvo limiti derivanti da giudicato, decadenza, prescrizione o altri meccanismi nazionali di consolidamento.
- In situazioni analoghe è essenziale individuare la data del versamento, calcolare da essa il termine previsto dalla norma sul rimborso e verificare se la richiesta sia stata presentata tempestivamente.
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