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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10127/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La Procura impugnava in cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi maturati da un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nel ricorso si deducevano due motivi: con il primo si lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che non vi fosse stata una rituale comunicazione del decreto opposto e che la mera schermata SICID non provasse l’avvenuta comunicazione nelle forme di rito; con il secondo si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c., perché il Tribunale avrebbe trascurato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili dalla quale risultava l’assenza di qualsiasi comunicazione telematica o cartacea, finendo così per porre a carico del Pubblico Ministero un onere probatorio ritenuto erroneo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per la mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha inoltre osservato che, comunque, il ricorso non superava il vaglio dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la tardività dell’opposizione andava confermata a prescindere dalla questione sulla validità della comunicazione del decreto: l’opposizione era stata proposta oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, secondo l’orientamento della Corte. Non sono state regolate le spese di legittimità, per la qualità del ricorrente e la mancata costituzione dell’intimato, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è il rimedio esperibile avverso il provvedimento

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta irregolarità della comunicazione del decreto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire il riparto dell’onere della prova in ordine alla tempestività dell’opposizione

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la questione è già stata decisa in modo conforme all’orientamento della Corte

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione si applica anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 in caso di mancata comunicazione/notificazione del provvedimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato, pur essendo soggetta al rito previsto per le opposizioni in tema di spese di giustizia, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tale comunicazione/notificazione opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione, la parte che contesta l’inammissibilità per tardività deve allegare e dimostrare gli elementi rilevanti sulla data di conoscibilità del provvedimento, secondo il riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario esporre, sia pure sinteticamente, i fatti di causa; la mancanza di tale sommaria esposizione comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Quando la questione di diritto è già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità in senso conforme, il ricorso che si limiti a riproporla senza confrontarsi con l’orientamento consolidato non supera il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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