Sentenza n. 2336/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento a) del provvedimento del 4.4.2024 con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della SCIA SUED 38-2024 prot. 31158 del 12.3.2024; b) ove e per quanto lesivo, del verbale di sopralluogo e sequestro prot. n. 21/2024 PG; c) ove e per quanto lesivo, di ogni atto istruttorio, non conosciuto dalla ricorrente; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di impugnarli espressamente con motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marro Costruzioni S.r.l. il 02/04/2025, per l’annullamento: 1) della determinazione dirigenziale n. 20 del 17.2.2025 avente ad oggetto “Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990 dei P.d.C. n. 3168/2020 e 3510/2022 ex art. 13 della L. n. 47/1985”; 2) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1831 dell’8.1.2025; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di impugnarli con ulteriori motivi aggiunti; nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo: a) del provvedimento del 4.4.2024 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della SCIA SUED 38 2024 prot. 31158 del 12.3.2024; b) ove e per quanto lesivo, del verbale di sopralluogo e sequestro prot. n. 21/2024 PG; c) ove e per quanto lesivo, di ogni atto istruttorio, non conosciuto dalla ricorrente; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di impugnarli espressamente con motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di improcedibilità di una SCIA in variante per la realizzazione di un locale tombato e, con motivi aggiunti, annullamento d'ufficio dei permessi di costruire presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 4 aprile 2024 che aveva dichiarato improcedibile la SCIA relativa a una variante al permesso di costruire per la realizzazione di un locale tombato funzionale alla costruzione di tre villette a schiera. Il provvedimento si fondava su due ragioni: l'area sarebbe stata priva di capacità edificatoria, poiché inserita in un piano di lottizzazione ancora efficace e destinata a impianto sportivo privato, e il locale tombato, per dimensioni e caratteristiche, avrebbe costituito in realtà un volume edilizio autonomo, non qualificabile come mera opera tecnica o fondazionale e quindi non realizzabile mediante SCIA. La ricorrente ha dedotto violazione delle norme edilizie e della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, violazione delle garanzie partecipative e illegittimità del verbale di sopralluogo e sequestro. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato d'ufficio i permessi di costruire n. 3168/2020 e n. 3510/2022, richiamando l'erronea rappresentazione dell'area come lotto libero e la sua effettiva destinazione urbanistica. La ricorrente ha impugnato tale determinazione con motivi aggiunti, contestando l'errato inquadramento urbanistico, l'inefficacia del piano di lottizzazione, l'assenza dei presupposti temporali e sostanziali dell'autotutela, la violazione della partecipazione procedimentale, il difetto di motivazione e istruttoria, l'inidoneità del titolo edilizio e la lesione del legittimo affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto i motivi aggiunti e ha respinto il ricorso introduttivo, dichiarandolo comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla SCIA, il Collegio ha ritenuto sufficiente la seconda ragione ostativa, autonomamente idonea a sostenere il provvedimento: il locale tombato aveva una superficie di circa 600 mq, sproporzionata rispetto ai circa 150 mq della villetta sovrastante, ed era strutturato in modo da poter costituire un volume edilizio parzialmente interrato, non una semplice opera tecnica commisurata alla funzione fondazionale. L'esistenza di una sola motivazione resistente rendeva superfluo l'esame delle ulteriori censure contro il provvedimento plurimotivato. Il ricorso introduttivo è stato inoltre dichiarato improcedibile perché, dopo l'annullamento d'ufficio dei permessi di costruire, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità dall'eventuale annullamento della dichiarazione di improcedibilità della SCIA in variante. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto legittimo l'annullamento d'ufficio. L'area era stata indicata nella domanda del permesso di costruire come area libera, sebbene fosse inserita in un piano di lottizzazione vigente, con volumetria già assorbita e destinazione a impianto sportivo privato. Tale rappresentazione è stata ritenuta idonea a indurre in errore l'amministrazione su circostanze decisive. La falsa o fuorviante rappresentazione consentiva l'annullamento anche oltre il termine ordinario annuale e impediva la formazione di un affidamento tutelabile. Il piano di lottizzazione era ancora vigente sia al momento delle domande sia al rilascio dei titoli; inoltre, secondo il giudice, anche dopo la sua scadenza non sarebbe stato possibile procedere mediante intervento edilizio diretto, poiché l'area ricadeva in un comparto di tipo C1 soggetto ad attuazione mediante comparto edificatorio. Il locale tombato, per dimensioni e conformazione, costituiva un volume edilizio e richiedeva il permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento, tanto della proprietaria-promittente quanto della promissaria acquirente, perché il titolo era stato ottenuto sulla base di una rappresentazione erronea o fuorviante dell'assetto urbanistico. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990
La falsa, infedele, erronea o fuorviante rappresentazione della realtà, quando abbia avuto efficacia causale nel rilascio del titolo, consente l'annullamento d'ufficio anche oltre il termine ordinario annuale e rende recessivo o inesistente un affidamento del privato sulla stabilità del titolo.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990
La motivazione del provvedimento finale può sviluppare e arricchire le ragioni già comunicate nell'avvio, purché vi sia sostanziale continuità e omogeneità e siano valutate le osservazioni dell'interessato.
art. 22 e ss. d.P.R. 380/2001
La SCIA non è titolo idoneo per opere che, per dimensioni, caratteristiche e incidenza sull'assetto urbanistico, costituiscano nuova costruzione o volume edilizio.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Gli interventi qualificabili come nuova costruzione e incidenti sull'assetto urbanistico necessitano del permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
art. 31 ... del DPR 380/01
Richiamato tra i parametri di legittimità del verbale di sopralluogo e sequestro e delle attività edilizie contestate.
art. 44 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra i parametri normativi relativi al sopralluogo e sequestro connesso all'intervento edilizio.
art. 17 l. 1150/1942
La disciplina urbanistica convenzionale del piano di lottizzazione continuava a rilevare al momento della presentazione e del rilascio dei titoli edilizi, impedendo l'edificazione diretta sull'area destinata ad altra funzione.
art. 30, comma 3-bis, l. 98/2013
art. 30 comma 3 bis L 98/2013
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla proroga dell'efficacia del piano di lottizzazione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla permanenza dei vincoli e della disciplina urbanistica applicabile.
artt. 94 e 95 NTA del PUC
artt. 94 e 95 delle NTA del PUC
La classificazione dell'area come comparto TU di tipo C1 comportava l'attuazione mediante disciplina del comparto edificatorio e non mediante intervento edilizio diretto.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di annullamento d'ufficio è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche perché esponeva l'erronea rappresentazione urbanistica, le risultanze istruttorie e le osservazioni della parte.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e agli obblighi istruttori, senza che il giudice ravvisasse una violazione decisiva.
art. 71 d.P.R. 445/2000
Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive, senza incidere sull'esito della controversia.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerne il dispositivo, è sufficiente che una sola ragione superi il vaglio giudiziale perché il provvedimento resti fermo e diventi superfluo l'esame delle censure rivolte alle altre motivazioni.
- Un locale qualificato come tombato può beneficiare del regime edilizio più favorevole solo se assolve ab initio a una funzione tecnica o strutturale autonoma e le sue dimensioni sono commisurate a tale funzione; quando, per superficie, conformazione o collocazione, esso costituisce un volume edilizio potenzialmente utilizzabile e incide sull'assetto urbanistico, la sua realizzazione richiede il permesso di costruire.
- La rappresentazione erronea, incompleta o fuorviante dell'inquadramento urbanistico dell'area, quando sia rilevante o causalmente idonea al rilascio del titolo edilizio, integra il presupposto per l'annullamento d'ufficio anche oltre il termine ordinario annuale e impedisce la tutela dell'affidamento del destinatario.
- L'obbligo di chiarezza e completezza nella descrizione dell'area e del suo inquadramento urbanistico grava in modo particolare sul privato che presenta il progetto, poiché è il richiedente a individuare e rappresentare all'amministrazione i presupposti fattuali dell'intervento.
- Il rilascio di un permesso di costruire in variante non sana i vizi del precedente titolo edilizio illegittimo quando il nuovo titolo costituisca lo sviluppo della medesima attività edificatoria originariamente illegittima.
- L'annullamento sopravvenuto del titolo edilizio presupposto fa venir meno l'interesse concreto all'annullamento di un provvedimento relativo a una SCIA in variante di quel titolo, poiché l'eventuale accoglimento non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità effettiva.
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