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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01119/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2005, ritenendo che la contribuente avesse realizzato una plusvalenza tassabile dalla cessione di un terreno edificabile ricevuto per successione. L'Ufficio aveva rideterminato il corrispettivo della vendita assumendo come maggior valore quello già emerso in sede di rettifica ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, con conseguente maggiore IRPEF, interessi, sanzioni e spese. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello in CTR. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR escluso la plusvalenza valorizzando la sequenza temporale tra accertamento con adesione sul valore iniziale e vendita; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 3) violazione degli artt. 67 e 68 TUIR, 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell'art. 51 d.P.R. 131/1986, per avere negato la tassabilità della plusvalenza nonostante la divergenza tra valore accertato ai fini di registro e prezzo dichiarato nella vendita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, quanto al decesso della controricorrente intervenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione, che nel giudizio di legittimità non opera l'interruzione del processo. Nel merito ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi, osservando che la pretesa fiscale non poteva fondarsi esclusivamente sul maggior valore definito o accertato ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Richiamando l'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, come norma di interpretazione autentica retroattiva, la Corte ha affermato che per accertare una plusvalenza IRPEF occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare un corrispettivo effettivo superiore a quello dichiarato. Poiché né dal ricorso né dalla sentenza impugnata emergevano tali ulteriori elementi, è stata confermata la decisione di merito favorevole alla contribuente, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato come parametro della dedotta ultrapetizione/error in procedendo, ma la Corte non ha ravvisato la violazione prospettata.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per la pretesa carenza di motivazione della sentenza impugnata; la censura è stata respinta.

  • art. 67, comma 1, lett. b, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma sulla tassazione delle plusvalenze immobiliari, interpretata nel senso che la base imponibile IRPEF dipende dal corrispettivo effettivamente percepito, non dal solo valore fiscale del bene.

  • art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma richiamata insieme all'art. 67 TUIR per la determinazione della plusvalenza; la Corte ribadisce che non consente di presumere il maggior corrispettivo solo dal valore accertato ai fini registro.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono operare solo se sorrette da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; il solo valore definito ai fini registro non basta.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per il regime delle presunzioni semplici; l'Ufficio deve integrare il quadro probatorio con elementi ulteriori rispetto al valore fiscale del bene.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del maggior corrispettivo non può gravare solo su una presunzione basata sul valore fiscale; l'Ufficio deve fornire elementi idonei, con onere della prova contraria a carico del contribuente una volta dimostrati gli indizi.

  • art. 51, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato quale norma relativa all'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, non sufficiente da sola a fondare la rettifica IRPEF.

  • d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro... ovvero delle imposte ipotecaria e catastale"

    Norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, che esclude la presunzione del maggior corrispettivo per i redditi da cessione immobiliare fondata esclusivamente sul valore accertato ai fini registro/ipocatastali.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per ribadire il principio di diritto e uniformarsi agli arresti di legittimità sulla questione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze da cessione di immobili, il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale non è sufficiente, da solo, a presumere un maggior corrispettivo ai fini IRPEF.
  • L'Amministrazione finanziaria, per rettificare il corrispettivo dichiarato in una vendita immobiliare, deve allegare e provare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che dimostrino l'effettiva percezione di un prezzo più alto.
  • La norma di interpretazione autentica sopravvenuta si applica retroattivamente anche ai rapporti anteriori e impone di leggere la disciplina fiscale delle plusvalenze in coerenza con il criterio del corrispettivo effettivo, non del solo valore fiscale del bene.
  • Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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