Sentenza n. 240/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza della n. 306/2024, pubblicata in data 17.09.2024, emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza n. 306/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 306/2024, passata in giudicato il 16 settembre 2025 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione aveva corrisposto le spese legali e soltanto parte delle somme dovute in base alla sentenza. In particolare, cinque ricorrenti avevano ricevuto euro 171,00 ciascuno, a fronte dell'importo di euro 568,00 previsto dall'art. 1, comma 2, punto b), della Tabella 1 – Quadro B del decreto ministeriale 24 maggio 2007, residuando euro 397,00 per ciascuno; il sesto ricorrente aveva ricevuto euro 152,00, residuando euro 416,00. Il Ministero, l'Ufficio scolastico regionale, l'Ufficio scolastico provinciale e l'istituto scolastico intimati non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante e parziale inottemperanza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza passata in giudicato, detraendo le somme già corrisposte, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dei ricorrenti, dovrà intervenire entro i successivi novanta giorni il commissario ad acta, nominato fin d'ora nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 2, punto b), Tabella 1 – Quadro B, decreto del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2007
La disposizione individua l'importo di euro 568,00 spettante a ciascun ricorrente, dal quale devono essere detratte le somme già corrisposte dall'amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita integralmente dall'amministrazione, anche se quest'ultima abbia dato esecuzione solo parziale alle statuizioni giudiziali.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie, il giudice deve ordinare il pagamento del solo residuo dovuto, detraendo le somme già corrisposte dall'amministrazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e l'inadempimento risultino documentati.
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