Ordinanza n. 162/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 162/2026, resa nel giudizio n. 449/2026 R.G., depositata in data 25 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società sportiva
Esito
Favorevole al ricorrente (società sportiva concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La società sportiva ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR chiedendo tutela rispetto alla vicenda relativa all'affidamento del Palazzetto dello Sport "Ettore Daidone" e alla necessità di accertare l'uso non lucrativo dell'impianto. Il tema controverso era l'incidenza della modifica dell'oggetto sociale, risultante dal certificato camerale storico, con passaggio da "no profit" a "profit" mediante atto pubblico del 13 giugno 2024. La società ha sostenuto che il cambiamento fosse stato necessitato dall'iscrizione della squadra di basket al campionato di serie A1 nella stagione 2024-2025, in conformità alla disciplina sulle società sportive e ai requisiti federali e regolamentari della Lega Basket Serie A, che impongono, per l'ammissione o la permanenza nella LBA, la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata. Ha inoltre dedotto che, dopo l'esclusione della squadra dal campionato di serie A per la stagione 2025-2026, disposta dal Giudice Sportivo Nazionale il 12 gennaio 2026 e confermata dalla Corte Sportiva di Appello, la società aveva modificato il 13 gennaio 2026 la propria ragione sociale in "TRAPANI SHARK S.S.D. a r.l.", informandone tempestivamente l'Amministrazione. Il CGARS ha ritenuto necessario un approfondimento nel merito sull'effettivo uso non profit dell'impianto.
La decisione
Il CGARS ha accolto parzialmente l'appello e, riformando l'ordinanza cautelare del TAR, ha accolto l'istanza cautelare di primo grado non per anticipare direttamente la decisione sostanziale, ma ai soli fini della rapida definizione del merito in primo grado, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La misura è stata ritenuta adeguata in ragione della necessità di accertare l'uso non profit del palazzetto, alla luce della modifica dell'oggetto sociale e delle giustificazioni fornite dalla società in relazione agli obblighi sportivi e alla successiva esclusione dal campionato. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado ai soli fini della rapida definizione del merito in prime cure
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte, di fissare sollecitamente l'udienza di merito invece di accordare una tutela cautelare sostanziale immediata.
d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
È richiamato quale disciplina normativa posta dalla società a fondamento della necessità di adottare la forma societaria richiesta per la partecipazione al campionato professionistico.
art. 3, comma 1, lett. a), Regolamento Esecutivo della Lega Basket Serie A
prevede come condizione tassativa di ammissione o di permanenza nella LBA il rispetto da parte della società sportiva della forma giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata
È richiamato per giustificare il passaggio della società alla forma profit di società a responsabilità limitata ai fini della partecipazione alla LBA.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze di tutela possono essere soddisfatte attraverso una rapida definizione del merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza disporre una misura cautelare sostanziale immediata.
- La verifica cautelare della legittimità di un affidamento pubblico può richiedere un approfondimento nel merito quando la qualificazione dell'attività del concessionario come non lucrativa dipenda da elementi societari sopravvenuti e da modifiche dell'oggetto sociale suscettibili di diversa interpretazione.
- La modifica della forma o dell'oggetto sociale di una società sportiva, se giustificata dall'osservanza di requisiti federali necessari per la partecipazione a un campionato professionistico e seguita da un successivo mutamento dopo l'esclusione dalla competizione, costituisce circostanza rilevante da verificare nel giudizio di merito ai fini dell'accertamento dell'uso non profit di un impianto pubblico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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