Cassazione Penale, Ordinanza n. 15532/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la decisione della Corte d'appello che lo aveva condannato per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione personale. Il ricorrente deduceva: 1) la violazione degli artt. 131-bis e 133 c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come di particolare tenuità; 2) l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello aveva invece valorizzato la reiterazione delle violazioni, consistite in 49 mancate presentazioni per la firma di controllo e in 2 occasioni di mancato rintraccio presso l'abitazione, ritenendole espressive di un atteggiamento di aperto disprezzo delle prescrizioni di legge. In cassazione si contesta anche che la motivazione sul quantum di pena fosse illogica o sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sull'art. 131-bis c.p. fossero manifestamente infondate e che quelle sul trattamento sanzionatorio fossero sorrette da motivazione non illogica. Ha inoltre osservato che i motivi riproducevano doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con argomenti giuridici corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta è connotata da reiterazione e da evidente disprezzo delle prescrizioni, poiché ciò esclude la minima offensività richiesta dalla causa di non punibilità.
art. 133 c.p.
La valutazione del trattamento sanzionatorio deve tener conto della gravità complessiva del fatto e della reiterazione delle violazioni; la motivazione sul punto è sindacabile solo se manifestamente illogica.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Costituisce la fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione personale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che ripropongano questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e corretta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta presenti una reiterazione significativa e sia indice di volontà di eludere o disattendere prescrizioni imposte dall'autorità.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio spetta al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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