Cassazione Civile, Ordinanza n. 17868/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per l'annualità 2011, conseguente al controllo automatizzato del Modello Unico 2012 ai fini IVA, sulla base del presunto adeguamento ai parametri/studi di settore per l'anno 2010 e del mancato versamento dell'imposta corrispondente. La società ha impugnato la cartella sostenendo che l'opzione di adeguamento fosse frutto di un errore materiale di compilazione, dovuto anche ad automatismi del software, errore che sarebbe stato riconoscibile dall'Amministrazione in ragione di varie circostanze indicate in giudizio (istanze di interpello, cessione dell'intero complesso aziendale, mancato adeguamento negli anni precedenti, mancato versamento dell'imposta, presentazione di dichiarazioni integrative). Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme sulla dichiarazione integrativa e sugli errori emendabili, assumendo che l'errore fosse deducibile e provabile anche in contenzioso; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché quelle circostanze non fossero idonee a dimostrare la conoscenza o conoscibilità dell'errore da parte dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettando violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione di merito della ricostruzione compiuta dalla CTR sulla non riconoscibilità dell'asserito errore nella scelta di adeguamento ai parametri. Ha inoltre chiarito che, secondo la giurisprudenza richiamata, il contribuente può sempre contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione, ma nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che le circostanze dedotte non provavano l'errore riconoscibile. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non apparente, avendo reso intellegibile la ratio decidendi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro di censura per la denunciata violazione di legge, ma il motivo è qualificato come inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
viene invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio.
art. 132 c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; nel caso concreto non è ravvisata sua violazione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
consente la dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo; la Corte ribadisce però che ciò non esclude la possibilità di contestare in giudizio la pretesa tributaria.
art. 8, comma 6, d.P.R. n. 322/1998
per l'IVA richiama l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, commi 8 e 8-bis, del medesimo decreto.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma sul controllo automatizzato e sulla cartella conseguente al controllo della dichiarazione IVA.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma sul controllo automatizzato delle dichiarazioni; base della cartella impugnata.
artt. 1427 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un errore rilevante nella dichiarazione.
art. 1431 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la riconoscibilità dell'errore da parte dell'altra parte/Amministrazione.
art. 1324 c.c.
richiamato dal ricorrente in connessione alla dichiarazione negoziale e all'errore nella compilazione della dichiarazione fiscale.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel quadro della distinzione tra rimborso e contestazione della pretesa tributaria; il termine di decadenza per il rimborso è distinto da quello dell'integrativa.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalle Sezioni Unite per il termine entro cui emendare errori/omissioni che possano recare danno all'Amministrazione.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato solo per escludere che nel caso concreto si trattasse di detrazione IVA soggetta al diverso termine biennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale è emendabile nei termini previsti dalla legge, ma la disciplina dell'integrativa non esaurisce il diritto del contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria, anche deducendo errori di fatto o di diritto commessi nella compilazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito; se la censura mira a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire la ratio decidendi; se la sentenza espone, anche sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni del dissenso rispetto alle prove offerte, il vizio non sussiste.
- L'errore nella scelta dichiarativa o nell'adeguamento a parametri/studi di settore deve essere provato dal contribuente; la mera allegazione di circostanze indiziarie non impone alla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
- I termini e le condizioni per la dichiarazione integrativa, il rimborso e l'accertamento tributario operano su piani distinti e non impediscono, in sé, la contestazione giudiziale della pretesa fiscale.
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