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Sentenza

Sentenza n. 951/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito dell’importo complessivo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alla rifusione delle spese di quel giudizio. Nonostante la notificazione della sentenza, l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima dell’attivazione degli strumenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del Tribunale di Cagliari era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a rendere effettiva la decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare la tutela esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale; il TAR ha verificato tale presupposto prima di accogliere l’ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ha attribuito tale facoltà al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e questa non abbia provveduto a conformarsi alla statuizione entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, già nella stessa pronuncia, nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega ad altro dirigente, purché gli siano attribuiti i poteri necessari all’attuazione concreta del giudicato.
  • Quando l’esecuzione del giudicato comporta il pagamento di somme da parte di un’amministrazione statale e risultano incapienti i capitoli di bilancio specificamente destinati, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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