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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36230/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 21/04/2021 per omessa e/o errata applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.). Pur avendo la Corte d'Appello rideterminato le pene eliminando l'aggravante del mezzo fraudolento e modificando il trattamento sanzionatorio, avrebbe commesso un errore aritmetico nel calcolo della riduzione "premiale" prevista dal rito abbreviato: la riduzione di un terzo doveva essere applicata come quota netta sulla pena finale determinata dopo la valutazione di continuazione, circostanze attenuanti e aggravanti, bilanciamento e recidiva. Le ricorrenti chiedevano pertanto che la pena fosse correttamente quantificata in anni 1 e mesi 8 di reclusione e 400 euro di multa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte d'Appello aveva seguito correttamente i passaggi logici per la riforma ma aveva errato nel computo finale della riduzione per il rito abbreviato: la riduzione deve consistere in un terzo "secco" della pena finale. Sulla base di ciò la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena detentiva in anni 1 e mesi 8 di reclusione, confermando la sanzione pecuniaria correttamente fissata in 400 euro.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    La riduzione prevista per il rito abbreviato va calcolata come una riduzione di un terzo "secco" della pena finale e va applicata dopo la determinazione completa del trattamento sanzionatorio (dopo avere valutato continuazione, circostanze attenuanti e aggravanti, bilanciamento e recidiva). Non si deve confondere con una circostanza attenuante o diminuente.

  • art. 620, comma primo, lett. I), cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e, nei limiti previsti, rideterminare il trattamento sanzionatorio; in tal modo la Corte può correggere errori di calcolo della pena senza rimandare il caso al giudice di merito.

Massime di principio

  • La riduzione per il rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.) è un beneficio "premiale" che va applicato in termini aritmetici sull'ammontare definitivo della pena: prima si determinano tutte le componenti della pena (pena base, applicazione di aggravanti/attenuanti, continuazione, recidiva, eventuale cumulo), poi si calcola e si sottrae il terzo.
  • La riduzione per il rito abbreviato non è una circostanza attenuante tecnica: non entra nel bilanciamento delle circostanze ma si applica indipendentemente come sconto premiale, perciò il suo momento applicativo è successivo alla valutazione delle circostanze.
  • Un errore aritmetico nel calcolo della riduzione può essere sanato dalla Corte di Cassazione con annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., con diretta rideterminazione della pena quando l'errore è manifestamente correggibile e limitato al trattamento sanzionatorio.
  • La riduzione si applica anche alla sanzione pecuniaria: se la Corte opera una riduzione percentuale della pena detentiva, la stessa logica pro rata deve essere verificata per la multa quando è stata computata analogamente.
  • In sede di motivazione della pena il giudice di merito dovrebbe esplicitare i calcoli aritmetici passo passo (pena base, aggiunte/modifiche, totale, e successivo calcolo del terzo) per evitare contestazioni e per consentire un controllo agevole da parte dei giudici superiori.
  • In situazioni analoghe il difensore deve verificare non solo la correttezza giuridica delle scelte del giudice circa le circostanze, ma anche la correttezza aritmetica dell'operazione di riduzione prevista dal rito abbreviato e, in caso di errore, chiedere rettifica in appello o ricorso per cassazione ai sensi degli istituti applicabili.

Testo integrale

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